Edizioni Ambiente Reteambiente Nextville Verdenero Puntosostenibile Gestione rifiuti on line
http://www.reteambiente.it/normativa/12266/
x
|    Chi siamo    |    © Copyright    |

print

Testo vigente oggi 12-03-2010

Parlamento italiano

Legge 15 luglio 2009, n. 94

(So n. 128 alla Gu 24 luglio 2009 n. 170)

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

(omissis)

Articolo 3

(omissis)

6. Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di euro 500.

(omissis)

14. Nel titolo II, capo I, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato: "decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285", dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

"Articolo 34-bis (Decoro delle strade) 1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000".

(omissis)