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Legge 22 dicembre 1980, n. 925

Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice

Testo vigente oggi 24-05-2012

Parlamento italiano

Legge 22 dicembre 1980, n. 925

(Gu 6 gennaio 1981, n. 4)

Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice

Articolo 1

La misura del sovracanone annuo dovuto, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzioni di forza motrice, con potenza nominale media superiore a chilowatt 220, è rivalutata a lire 4.500 per chilowatt di potenza nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980.1 2

Articolo 2

Con la stessa decorrenza i sovracanoni previsti dall'articolo 53 del Testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono conferiti nella misura fissa di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni di acqua con potenza superiore a chilowatt 220.3

Il riparto del gettito annuo può avvenire con accordo diretto, ratificato con decreto del Ministro delle finanze, fra i comuni e le province beneficiarie del sovracanone.

In caso di mancato accordo lo stesso Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, procederà d'ufficio alla liquidazione e ripartizione delle somme.

Per le concessioni per le quali abbia già avuto luogo la liquidazione del sovracanone alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stesso sovracanone verrà automaticamente conferito nella misura fissa di cui al primo comma del presente articolo e con eguale decorrenza. Il riparto del gettito stabilito tra i beneficiari non subisce modificazioni, salvo l'accoglimento di motivate richieste dei beneficiari medesimi.

Articolo 3

Il Ministro dei lavori pubblici per il sovracanone di cui all'articolo 1 e il Ministro delle finanze per il sovracanone di cui all'articolo 2 della presente legge provvedono ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982, alla revisione delle misure degli stessi sulla base dei dati Istat relativi all'andamento del costo della vita.

I due provvedimenti devono essere emanati entro il 30 novembre dell'anno precedente alla decorrenza di ogni biennio.

Articolo 4

La lettera b) del nono comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, deve essere interpretata nel senso che il sovracanone decorre dalla data di entrata in funzione, anche parziale, degli impianti; negli altri casi, pur in pendenza del decreto di concessione.

Articolo 5

Le Regioni, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione, acquisito l'assenso della maggioranza dei comuni e sentite le comunità montane, possono sciogliere i consorzi per i bacini imbriferi montani, trasferendone alle comunità montane, funzioni, beni mobili ed immobili, attività e passività, rapporti giuridici, mezzi finanziari e proventi derivanti dai sovracanoni e stabilendo le modalità con le quali i Comuni non ricadenti nel territorio di comunità montane, già consorziati e non, introitano i sovracanoni loro spettanti.

Nel caso di Comuni non appartenenti a consorzi ma situati nel territorio di comunità montane, l'introito del sovracanone è attribuito alla comunità montana a richiesta dei Comuni stessi.

Gli introiti previsti dalla presente legge vengono utilizzati dai consorzi per i bacini imbriferi montani, secondo le indicazioni fornite dalle comunità montane sulla base dei loro piani o programmi.

Articolo 6

Per le Province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.4

Note redazionali

1

La misura del sovracanone è stata elevata dai seguenti provvedimenti:
-  a lire 6.052 dal Dm 24 novembre 1981 (Gu 30 novembre 1981 n. 329) per il biennio 1982-1983;
- a lire 8.031 dal Dm 24 novembre 1983 (Gu 1° dicembre 1983 n. 330) per il biennio 1984-1985;
-  a lire 9.500 dal Dm 19 novembre 1985 (Gu 28 novembre 1985 n. 280) per il biennio 1986-1987;
- a lire 10.516 dal Dm 13 novembre 1987 (Gu 24 novembre 1987 n. 275) per il biennio 1988-1989;
- a lire 11.767 dal Dm 24 novembre 1989 (Gu 30 novembre 1989 n. 280) per il biennio 1990-1991;
-  a lire 13.261 dal Dm 25 novembre 1991  (Gu 21 dicembre 1991 n. 299) per il biennio 1992-1993;
- a lire 14.521 dal Dm 10 novembre 1993 (Gu 16 novembre 1993 n. 269) per il biennio 1994-1995;
-  a lire 15.944 dal Dm 28 novembre 1995 (Gu 21 dicembre 1995 n. 297) per il biennio 1996-1997;
-  a lire 16.677 dal Dm 27 novembre 1997 (Gu 9 gennaio 1998 n. 6) per il biennio 1998-1999;
- a lire 17.261 dal Dm  21 dicembre 1999 (Gu 4 gennaio 2000 n. 2) per il biennio 2000-2001;
- a 13 euro dal Dm 11 dicembre 2001 (Gu 21 dicembre 2001 n. 296), come modificato dal Dm 2 maggio 2002 (Gu 17 agosto 2002 n. 192), per il biennio 2002-2003.
- a 18,90 euro dal decreto direttoriale 9 febbraio 2004 (Gu 3 marzo 2004 n. 52) per il biennio 2004-2005;
- a 19,62 euro dal Dd 30 novembre 2005 (Gu 14 dicembre 2005 n. 290) per il biennio 2006-2007;
- a 20,35 euro dal Dd 27 novembre 2007  (Gu 5 dicembre 2007 n. 283) per il biennio 2008-2009;
-  a 21,08 euro dal Dd 25 novembre 2009 (Gu 4 dicembre 2009 n. 283) per il biennio 2010-2011;

- a 22,13 euro dal Dd 30 novembre 2011 (Gu 25 gennaio 2012 n. 20) per il biennio 2012-2013 per quel che riguarda i concessionari  di derivazioni d'acqua per  produzione  di  forza  motrice  con  potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000 kW;

- a 22,13 euro dal Dd 30 novembre 2011 (Gu 25 gennaio 2012 n. 20) per il biennio 2012-2013 per quel che riguarda i concessionari  di derivazioni d'acqua per  produzione  di  forza  motrice  con  potenza nominale media.

 

L'importo della base di calcolo del sovracanone è stato fissato in 13 euro dal comma 10 dell'articolo 27, legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002, e in 18 euro dal comma 10 dell'articolo 31, legge 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2

Si veda l'articolo 15, comma 6, del Dl 78/2010.

 

L'articolo 2 del Dd 30 novembre 2011 (Gu 25 gennaio 2012 n. 20) ha poi stabilito che "la misura del sovracanone annuo di cui all'articolo 1  della  legge  22 dicembre 1980, n. 925 dovuto, a norma della legge 27  dicembre  1953, n. 959, dai  concessionari  di derivazioni d'acqua per  produzione  di  forza  motrice  con  potenza nominale media superiore a 3000 kW, è elevata  per  il  biennio  1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013, da € 28,00 (legge 30 luglio 2010, n. 122 - articolo 15, comma 6) a € 29,40 per ogni  kW  di  potenza  nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo  unico  delle  leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni.".

3

La misura del sovracanone è stata elevata dai seguenti provvedimenti:
-  a lire 1.614 per ogni kW di potenza nominale dal Dm 28 novembre 1981 (Gu 5 dicembre 1981 n. 335) per il biennio 1982-1983;
- a lire 2.141 dal Dm 19 novembre 1983 (Gu 1° dicembre 1983 n. 330) per il biennio 1984-1985;
-  a lire 2.532 dal Dm 26 novembre 1985 (Gu 4 dicembre 1985 n. 285) per il biennio 1986-1987;
- a lire 2.802 dal Dm 25 novembre 1987 (Gu 9 dicembre 1987 n. 287) per il biennio 1988-1989;
- a lire 3.135 dal Dm 25 gennaio 1990 (Gu 13 febbraio 1990 n. 36) per il biennio 1990-1991;
-  a lire 3.535 dal Dm 7 agosto 1992 (Gu 1° settembre 1992 n. 205) per il biennio 1992-1993;
- a lire 3.871 dal Dm 1° febbraio 1994 (Gu 17 febbraio 1994 n. 39) per il biennio 1994-1995;
-  a lire 4.250 dal Dm 26 gennaio 1996 (Gu 16 febbraio 1996 n. 39) per il biennio 1996-1997;
-  a lire 4.445 dal Dm 16 gennaio 1998 (Gu 3 febbraio 1998 n. 27) per il biennio 1998-1999;
- a lire 4.601 dal Dm  30 novembre 1999 (Gu 16 dicembre 1999 n. 294) per il biennio 2000-2001;
- a 2,5 euro dal Dd 26 novembre 2001 (Gu 11 dicembre 2001 n. 287);
- a 4,73 euro dal Dd 27 novembre 2003 (Gu 31 dicembre 2003 n. 302) per il biennio 2004-2005;
- a 4,91 euro dal Dd 31 gennaio 2006 (Gu 17 febbraio 2006 b. 60), come corretto con comunicato 13 marzo 2006, per il biennio 2006-2007;
- a 5,09 euro dal Dd 21 dicembre 2007  (Gu 17 gennaio 2008 n. 14) per il biennio 2008-2009;
-  a 5,27 euro dal Dd 20 gennaio 2010 (Gu 28 gennaio 2010 n. 22) per il biennio 2010-2011.

L'importo della base di calcolo del sovracanone è stato fissato in 3,50 euro dal comma 10 dell'articolo 27, legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002,   in 4,50 euro dal comma 10 dell'articolo 31, legge 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e e in 7 euro dall'articolo 15, comma 6 del Dl 31 maggio 2010, n. 78 (come convertito dalla legge 122/2010), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

4

L’articolo 8 del Dpr 26 marzo 1977, n. 235 è il seguente:

"Nell'ambito della potestà di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, i compiti dei consorzi dei comuni previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, possono essere attribuiti con legge provinciale alle comunità montane o agli altri enti di diritto pubblico previsti nello stesso articolo, qualora esprima il consenso la maggioranza dei Comuni consorziati.

I consorzi di cui al primo comma o gli enti che li sostituiscono possono cedere alle province il diritto alla fornitura di energia elettrica ai sensi dell'art. 3 della legge citata verso il pagamento di un corrispettivo equivalente al sovracanone stabilito dall'art. 1 della citata legge n. 959, e successive modificazioni ed integrazioni. Le Province dispongono dell'energia così acquisita ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381".