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Albo nazionale gestori ambientali

Circolare 31 dicembre 1999, n. 8563

Chiarimenti in merito ai requisiti per l’iscrizione all’Albo per le categorie 1, 2, 3, 4 e 5

 

Il decreto 28 aprile 1998, n. 406, di riorganizzazione dell'Albo, prevede cinque categorie d'iscrizione per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti. Le categorie 1, 4 e 5 riguardano le attività di raccolta e trasporto di rifiuti avviati ad operazioni sottoposte al regime ordinario di autorizzazione ai sensi degli articoli 27 e 28 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22. Le categorie 2 e 3, invece, riguardano l'attività di raccolta e il trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate, individuati sensi dell'articolo 33 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, ed avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo.

I requisiti che le imprese di trasporto debbono possedere in termini di dotazioni strumentali e di addetti nonché gli importi e le modalità per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria per l'iscrizione nelle predette categorie e classi, sono stati determinati dal Comitato Nazionale per ciascuna categoria e classe, ai sensi dell'articolo 6 del predetto Dm 406/1998, con deliberazione 17 dicembre 1998, n. 22.

Quando viene richiesta l'iscrizione a diverse categorie e classi, i requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria che l'interessato deve possedere sono quelli previsti per ciascuna delle diverse categorie e classi. In particolare, le Sezioni dovranno accertare il possesso dei suddetti requisiti anche con riferimento alle attività per le quali un soggetto è già iscritto, salvo quanto previsto dal regime transitorio di iscrizione.

Ad esempio, nel caso in cui un'impresa intenda iscriversi contemporaneamente per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti al regime autorizzatorio ordinario e per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti individuati ed avviati al recupero con procedura semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, dovrà disporre delle dotazione minima prevista per ciascuna delle suddette attività.

Allo stesso modo, se un'impresa già iscritta con procedura ordinaria intenda, successivamente, iscriversi anche con procedura semplificata, dovrà dimostrare di possedere i requisiti minimi richiesti per la nuova categoria e classe di iscrizione oltre ed in aggiunta ai requisiti minimi già posseduti per la categoria e classe per la quale risulta scritta.

Per completezza si sottolinea che le imprese iscritte all'Albo con procedura ordinaria possono effettuare anche l'attività di raccolta e il trasporto dei rifiuti individuati sensi dell'articolo 33 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, ed avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo, ma solo nei limiti della quantità complessiva ed esclusivamente per la tipologia di rifiuti che l'impresa è autorizzata a raccogliere e trasportare in base all'iscrizione. Più precisamente:

a) la quantità di rifiuti complessivamente raccolta e trasportata (determinata dalla somma dei rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 33, Dlgs 22/1997 e dei rifiuti non individuati) non deve eccedere la quantità globale di rifiuti che l'impresa è autorizzata a raccogliere e trasportare in base al provvedimento di iscrizione: l'attività è, cioè, consentita solo nel rispetto delle quantità previste dalla classe di iscrizione;

b) i soggetti iscritti all'Albo con procedura ordinaria potranno raccogliere e trasportare, nel rispetto dei limiti quantitativi di cui al punto a), solo le tipologie di rifiuti sottoposti a regime semplificato ai sensi dell'articolo 33 del Dlgs 22/1997, della stessa natura e tipologia di quelli previsti dal provvedimento d'iscrizione, salva la diversa destinazione e le diverse procedure previste per il recupero degli stessi.