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Sentenza Tar Lombardia 29 giugno 2009, n. 4209

Mini idroelettrico - Prezzi minimi per il ritiro dedicato - Annullamento della delibera Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 agosto 2008, ARG/elt 109/08

Tribunale amministrativo regionale (Tar)

Sentenza 29 giugno 2009, n. 4209

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale amministrativo Regionale per la Lombardia

Milano — Sezione Terza

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

(…)

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione della Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 4 agosto 2008 avente ad oggetto "revisione dei prezzi minimi garantiti di cui alla deliberazione dell'Aeeg 6 novembre 2007 n. 280" e di tutti gli atti ad essa preparatori, presupposti connessi e conseguenti

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di (…) Snc;

Visto l'atto di intervento di (…);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2009 il dott. (…) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

Fatto

Con delibera 34/05 l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nel definire le condizioni economiche del cd ritiro dedicato dell'energia elettrica da parte del Gestore unico ai sensi dell'articolo 13 commi 3 e 4 del Dlgs 387/2003 e dell'articolo 1, comma 41, della L. 239/2004, ha determinato i "prezzi minimi garantiti" da riconoscersi ai produttori di energia elettrica che facciano uso di impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a ad 1 MW o di altri impianti alimentati con fonti rinnovabili di uguale potenza nominale.

La fissazione di prezzi minimi garantiti si inserisce in una politica di sovvenzionamento dei piccoli produttori che si avvalgono di impianti alimentati con fonti rinnovabili, politica che trova il suo fondamento nei benefici ambientali e di sviluppo del territorio che derivano dall'utilizzo di tali sistemi di generazione.

Infatti, le piccole imprese che fanno uso di fonti rinnovabili, senza adeguate forme di concorso pubblico alla copertura delle spese di gestione, non potrebbero essere competitive sul mercato, attesi gli ingenti costi di manutenzione e gestione che i relativi impianti comportano. La legge interviene allora per correggere le dinamiche del mercato in modo da garantire anche la sopravvivenza di tali realtà economiche.

Con delibera 317/06 l'Aeeg ha aperto un procedimento di consultazione per rideterminare il livello dei prezzi minimi garantiti sulla base dei risultati dell'analisi dei costi di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili. Il procedimento non si è, tuttavia, ancora oggi concluso.

Nelle more l'Aeeg ha comunque proceduto ad effettuare aggiornamenti annuali dei prezzi garantiti.

In particolare, con la delibera 280/07 ne è stato disposto un aumento pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati registrati dall'Istat.

Con la delibera ARG/elt 109/08 del 4 agosto 2008 la Aeeg, ha aumentato i valori dei prezzi minimi garantiti relativi agli impianti idroelettrici per l'anno 2008 articolandoli in base a scaglioni di produzione che partono da un livello minimo di 250.000 kWh fino a 2.000.000 di kWh.

L'aumento è stato disposto per venire incontro alle richieste formulate dalle associazioni dei piccoli produttori le quali hanno rappresentato un'inversione, rispetto alla normale situazione, del rapporto fra prezzi minimi garantiti e prezzi di mercato e un continuo aumento dei costi di esercizio e manutenzione, specie dei piccoli impianti idroelettrici.

Avverso tale delibera ha proposto ricorso l'associazione "La Casa del Consumatore", iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale ex articolo 137 Dlgs 206/2005.

L'Associazione ricorrente ha rappresentato che il delta fra i prezzi garantiti da Gse per il ritiro dell'energia dagli impianti facenti uso di fonti rinnovabili e i ricavi ottenuti da Gse per la vendita sul mercato di tale bene, viene coperto attraverso un apposito fondo alimentato dalla componente A3 delle tariffe determinate dall'Aeeg. L'aumento dei prezzi minimi garantiti viene, quindi, in definitiva, a gravare sui consumatori finali.

Premesso ciò essa ritiene ingiustificate le misure disposte con la delibera impugnata proponendo avverso di essa i seguenti

 

Motivi

1) Violazione dell'articolo 3 della L. 241/1990; difetto di istruttoria e di motivazione; sviamento di potere; contraddittorietà, illogicità, ingiustizia grave e manifesta.

L'aumento del prezzo di mercato dell'energia elettrica, che la Aeeg ha posto a fondamento della delibera del 4 agosto 2008, non può costituire di per sé un motivo per aumentare i prezzi minimi garantiti. Infatti la ratio dei prezzi garantiti è quella di mettere al riparo le piccole imprese produttrici che fanno utilizzo di fonti rinnovabili da un eccessivo ribasso dei prezzi di mercato dell'energia elettrica e non da un loro rialzo.

Anche l'asserito aumento dei costi di gestione, che è il secondo motivo per il quale la Aeeg si è determinata ad aumentare i prezzi minimi, costituisce un assunto apodittico ed indimostrato, tratto solo dagli elementi rappresentati dalle associazioni dei produttori che non sono stati sottoposti ad alcuna verifica.

2) Difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità dei presupposti.

L'aumento dei costi di gestione dei piccoli impianti idroelettrici non corrisponde alla realtà dei fatti.

L'affinamento delle tecnologie disponibili ha, infatti, comportato un forte abbattimento dei costi di esercizio e manutenzione degli impianti idroelettrici. E ciò è dimostrato da recenti studi pubblicati sui siti telematici delle associazioni dei cultori e ricercatori del settore.

3) Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 2 della L. 241/1990; violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa; illogicità; carenza di istruttoria e motivazione; contraddittorietà rispetto alla delibera Aeeg 317/06.

Prima di aumentare il valore dei prezzi minimi garantiti, l'Aeeg avrebbe dovuto attendere gli esisti del procedimento conoscitivo aperto con la delibera n. 317 del 2006. Tale procedimento, infatti, era finalizzato ad una verifica della congruità dei meccanismi di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili onde evitare che essi producano inefficienze ed effetti distorsivi del mercato.

Sicché l'aumento dei prezzi minimi, in assenza senza delle suddette verifiche, è sintomatico di una illogicità nell'operato della Pa.

4) Violazione degli articoli 12 e 16 del Dpr 244/2001.

L'Autorità ha omesso di dare pubblicità agli esiti delle risultanze istruttorie relative al procedimento conoscitivo di cui alla delibere 317/06, violando così il disposto dell'articolo 16 del Dpr 244/2001.

5) Violazione dell'articolo 2, comma 12 e), della L. 481/1995.

L'aumento dei prezzi minimi disposto con la deliberazione impugnata si traduce in una forma di incentivo non consentito dalla norma in epigrafe che vieta all'Autorità di trasfondere nelle tariffe "qualsiasi tributo od onere improprio".

6) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 3, comma 4, L. 481/1995, violazione del principio di irretroattività delle norme che impongono maggiori oneri.

La delibera del 4 agosto 2008 prevede che i propri effetti si producano in via retroattiva a far data dal 1° gennaio 2008 ponendosi in tal modo in contrasto con il principio della irretroattività degli aumenti tariffari sancito dall'articolo 3 comma 4 della L. 481/1995.

Si è costituita l'Avvocatura distrettuale per resistere al ricorso. Anche la controinteressata (…) Snc ha chiesto la reiezione del ricorso.

L'associazione (…) è intervenuta a tutela degli interessi delle imprese produttrici di energie da fonti rinnovabili.

La ricorrente ha insistito con memoria.

All'udienza dell'11 giugno 2009, sentiti gli avvocati delle parti come da separato verbale, relatore Dr. (…), il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

Diritto

Il ricorso è fondato.

Anche a seguito dell'istruttoria compiuta dalla Sezione, è emerso che la variazione in aumento dei prezzi minimi garantiti è stata disposta dalla Aeeg assumendo come reali gli aumenti dei costi gestionali prospettati dalle associazioni dei produttori. Tali dati non risultano essere stati sottoposti ad alcuna forma di riscontro o verifica da parte degli Uffici dell'Autorità.

Di più, dagli studi posti alla base delle richieste delle associazioni di produttori emerge solo il dato generale secondo cui il costo unitario di produzione dell'energia generata da impianti idroelettrici cresce proporzionalmente al diminuire della capacità produttiva degli stessi (vedasi grafici a pag. 42 dello studio del prof. (…) prodotto dall'Avvocatura in data 705/2009).

Tale dato, tuttavia, evidenzia solo che, in linea generale, i costi unitari di gestione delle centrali idroelettriche di più piccole dimensioni sono più alti di quelle di maggior capacità produttiva, ma non vale, invece, a comprovare che i suddetti costi fra il 2007 ed il 2008 (periodo a cui si riferisce l'atto impugnato) abbiano subito un aumento proporzionale alla maggiorazione dei prezzi minimi di ritiro stabilita nella delibera impugnata.

Invero, nelle more della pubblicazione dei risultati definitivi del procedimento conoscitivo sulle dinamiche dei costi di produzione dell'energia elettrica attraverso fonti rinnovabili avviato con la delibera 317/06, l'Autorità aveva stabilito che per l'anno 2007 l'aumento dei prezzi garanti avrebbe dovuto essere agganciato alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo (delibera 280/07) in quanto rappresentativo in via generale della perdita del valore di acquisto della moneta.

Con la delibera impugnata l'Aeeg ha invece deciso un aumento dei prezzi minimi garantiti per l'anno 2008 che, per quasi tutti gli scaglioni in cui essi sono articolati, è superiore alla variazione dell'indice Istat. E ciò senza aver compiuto una specifica istruttoria sull'andamento dei costi di gestione degli impianti idroelettrici nel periodo 2007-2008.

Per le suddette ragioni appaiono fondate ed assorbenti le censure di difetto di istruttoria e di motivazione contenute nel primo motivo di ricorso che, conseguentemente, deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza dell'Aeeg e si liquidano come da dispositivo. Si intendono compensate quelle tra tutte le altre parti.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione III di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna l'Aeeg alla refusione delle spese di lite in favore dell'associazione ricorrente che liquida in euro 2.000 oltre Iva e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2009 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

Depositata in segreteria il 29 giugno 2009