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Tribunale di Terni, Ufficio del Giudice monocratico penale - Ordinanza dibattimentale 27 gennaio 2003, Proc n. 184/02

Tribunale di Terni, Ufficio del Giudice monocratico penale — Ordinanza dibattimentale 27 gennaio 2003, Proc n. 184/02

 

Il Giudice Unico Penale del Tribunale di Terni Dott. Maurizio Santoloci, nel procedimento penale n. 184/02 inerente un caso di violazione dell'articolo 20 legge n. 47/85 rubricato come realizzato in data 28.6.2000, rilevata l'eccezione della difesa che sostiene l'abrogazione definitiva dei reati previsti dalla legge n. 47/85 dopo l'entrata in vigore del nuovo Tu in materia per alcuni giorni e poi rinviato, rileva quanto segue.Tale interpretazione, seguita in verità dal Tribunale di Ivrea con pronuncia su un caso specifico, non può essere condivisa.

In via logica, prima ancora che giuridica, tale tesi porterebbe all'effetto pratico delineato dalla difesa ma si potrebbe addirittura argomentare (e la tesi è stata in verità già prospettata in alcune sedi di dibattito dottrinario) che in questo momento e fino all'entrata in vigore del nuovo Tu n. 380/01 non sarebbe esistente nel nostro Paese una norma penale contro gli abusi edilizi di ogni genere. Con effetto domino irreversibile, la catena delle conseguenze potrebbe trovare riflesso addirittura sul Tu n. 490/99 sui vincoli paesaggistici ed ambientali giacchè l'articolo 163 del medesimo Tu rinvia per le sanzioni all'articolo 20 legge n. 47/85. E dunque si potrebbe argomentare che non solo i reati anche in aree protette sarebbero ormai cancellati per i fatti pregressi ma che anche in tale delicatissimo campo in questo momento si dovrebbe registrare una formale assenza di reati contro chi viola le norme poste a presidio delle aree soggette a vincolo paesaggistico-ambientale. Il che significherebbe, al di là delle questioni formali, che chiunque fino al giugno 2003 può operare azioni di edilizia abusiva in ogni territorio, anche in aree particolarmente pregiate, senza incorrere in nessuna sanzione penale.

Risulta, appunto già a livello logico, difficile poter ipotizzare che il legislatore nazionale abbia voluto sortire un effetto di tal genere nel decidere sul rinvio dell'entrata in vigore del nuovo Tu. Ma, al di là della logica, sussiste in punto di diritto conferma della non fondatezza della tesi difensiva proveniente dalla Corte di Cassazione giacchè si registra questa sentenza: Sezione III penale, sentenza del 20 maggio 2002 n. 19378 (Pres. Savignano; Rel. Novarese; Pm — difforme — Iacovello; Ric. Catalano): "Pur in presenza di evidenti imprecisioni del legislatore, appare evidente la volontà di quest'ultimo di voler ripristinare, attraverso la "proroga" dell'entrata in vigore del Testo Unico edilizia, disposta dall'articolo 5-bis del Dl 411/2001 (inserito dalla legge di conversione), sia pur temporaneamente, la previgente normativa e, pertanto, occorre ritenere applicabile, tra gli altri, l'articolo 20 della legge 47/85 e ritenere quali reati i fatti punibili da tale disposizione previsti". Nella motivazione la Corte espone che " (…) occorre considerare pure la nuova normativa (Dlgs n. 378 e Dpr citato prevedeva l'entrata in vigore del Testo Unico sull'edilizia a decorrere dal 1° gennaio 2002, mentre l'articolo 5-bis, introdotto con la legge n. 463 di conversione del decreto legge n. 411 recante proroghe e differimenti di termini, ha "prorogato" al 30 giugno 2002 il termine di entrata in vigore del Dpr n. 380/2001.

Pertanto, poiché l'articolo 1 della legge di conversione n. 463 del 2001 al suo secondo comma ha previsto che "la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale", riferendosi al decreto-legge 23 novembre 2001 n. 411, recante proroghe e differimenti di termini… convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge", deve ritenersi che non si tratti di una proroga in senso tecnico, ma di un differimento o, secondo un annotatore, di "una sospensione di efficacia", propria più di un atto amministrativo che di quello legislativo.

Infatti è noto che non è possibile prorogare l'entrata in vigore di una norma già vigente, né è possibile la proroga di un provvedimento il cui termine sia ormai scaduto, sicché, in considerazione dell'intervenuta pubblicazione della legge di conversione n. 463 del 2001 sulla Gazzetta ufficiale del 9 gennaio 2002, dell'espressa deroga di cui al secondo comma dell'articolo 1 legge ult. Cit. e della disposizione della legge n. 400 del 1988, il predetto Tu è rimasto in vigore dal primo al nove gennaio 2002.

Tale breve vigenza, perciò, è rilevabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 C.p. Ed invero non è possibile ritenere, come avanzato da qualche isolata voce dottrinale, la "proroga" retroattiva, in quanto, oltre a contrastare con i principi generali sul tema già esposti, una simile argomentazione si pone in contrasto con l'espresso dettato legislativo dell'articolo 1 secondo comma legge n. 463 del 2001, con l'articolo 15 quinto comma della legge n. 400 del 1988 e con i principi espressi dagli articoli 2 C.p. e 25 Cost..

 

Non sembra che possa configurarsi una questione (di legittimità costituzionale del predetto Tu, perché la possibilità di prorogare l'entrata in vigore originaria, prevista dall'articolo 7 della legge n. 50 del 1999, non era contenuta nella legge delega, giacché è importante che sia stata una legge o un atto equiparato a procrastinare l'entrata in vigore, non apparendo ciò in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione.

Non assume, neppure, rilievo l'omessa disposizione circa l'entrata in vigore del Dlgs n. 378/2001, una volta ritenuto, secondo una tesi, che il Tu misto vive di vita propria ed i primi due Testi Unici esauriscono la loro funzione con il "gemmare" quello misto, che li ricomprende e si sostituisce ad essi, implicitamente abrogandoli, anche se gli altri due per essere abrogati devono entrare in vigore e pur se la fruizione degli altri due Tu, uno legislativo e l'altro regolamentare, può derivare dal rispetto del principio di gerarchia delle fonti e dal distinto "controllo giurisdizionale", sicché apparirebbe più esatto ritenere il Tu misto quale mera fonte di cognizione e non di produzione, seppure in contrasto con la circolare 2 maggio 2001 della Presidenza del Consiglio dei ministri recante "guida alla redazione dei testi normativi" (Gazzetta ufficiale 3 maggio 2001 n. 105).

Tuttavia, il Tu misto può essere ritenuto fonte di produzione per la rigorosa procedura seguita dall'emanazione al suo inserimento nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti ed alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Peraltro detta questione, le cui soluzioni possono essere opinabili, non interessa la fattispecie, in quanto occorre aver riguardo al testo legislativo, anche se, ove non si ritenesse il Tu misto, fonte di produzione, sarebbe imperdonabile la "svista" del legislatore di "prorogare" solo il Dpr n. 380 del 2001 cioè il cd. Tu misto, in quanto non avrebbe "prorogato" un testo produttivo di effetti giuridici e resterebbe, in ogni caso, in vigore il testo legislativo, sicché, pure sotto questo profilo "paradossale", che non si condivide, non vi sarebbe alcun vuoto normativo.

Infatti detta omissione è espressione di quella sciatteria legislativa evidenziabile in tutta la vicenda, giacché, a titolo esemplificativo, come è stato notato, la legge n. 443 del 2001 si riferisce alla legge n. 50 del 1999 cioè alla legge delega che ha dato origine al "tridente" del Tu dell'edilizia senza accorgersi che è stata già attuata e senza, in realtà, riferirsi al Dpr n. 380 del 2001 ed agli altri due testi (Dlgs n. 378 e Dpr n. 379), ed ancora riproduce nei commi da sei a tredici dell'articolo unico disposizioni in parte corrispondenti a detto Tu, introducendo un'ulteriore delega e una riconsiderazione del Dpr n. 380/2001, appena entrato in vigore, pur se in epoca successiva alla pubblicazione della legge obiettivo subito sospeso.

Inoltre, non si considera il dettato del comma terzo dell'articolo 7 della legge n. 50 del 1999 ed, in contrasto con l'avvenuta abrogazione operata dall'articolo 136 primo comma lett. g) e secondo comma lett. h) Dpr n. 380 del 2001, "si ribadisce" l'abrogazione del comma ottavo dell'articolo 4 del Dl n. 398 del 1993 e successive modificazioni, in considerazione, forse, del divisato differimento dell'entrata in vigore del Tu

Infine, il complesso sistema di "abrogazione" predisposto dai commi secondo e terzo dell'articolo 7 della legge n. 50 del 1999 ha fatto ritenere ad un illustre giurista abrogate tutte le "disposizioni non inserite o "comunque" non richiamate", mentre detto effetto concerne solo quelle "non inserite nel Testo Unico" e non quelle che si pongono in continuità normativa con le precedenti, riproducendole e/o in parte modificandole in alcuni aspetti, in quanto si è in presenza di un Testo Unico compilativo e semplificativo, sicché, anche sotto questo differente profilo, non si avrebbe un vuoto normativo, perché solo le disposizioni non inserite nel Tu sarebbero abrogate, mentre le altre sarebbero state abolite (si tratta del fenomeno dell'abolitio sine abrogatione) e, quindi, tornerebbero in vigore in seguito alla "proroga" del Dpr n. 380/2001.

La legge n. 443 del 2001, poi, opera alcune modifiche al Tu dell'edilizia, introducendo la cd. super d.i.a., ma sembra agire più sul piano procedurale che su quello sostanziale, anche se la "riserva di adeguamento" del Dpr n. 380/2001 non rende certi di ciò, nonostante la relazione parlamentare di accompagnamento espressamente escluda che le norme previste da detta legge possano giungere a modificare la disciplina penale dei corrispondenti abusi edilizi, ed inoltre mal si coordina con la legge costituzionale n. 3 del 2001 e con la normativa comunitaria.

L'accavallarsi di normative ed il sovrapporsi di proroghe, deleghe ed "abrogazioni" hanno fatto sorgere la problematica dei cd. "vuoto normativo", che sarebbe stato creato dalla "proroga" cioè dalla "sospensione di efficacia" o dal differimento dell'entrata in vigore del Tu, già in vigore dal primo gennaio 2002 fino al 9 gennaio, in quanto l'espressa abrogazione di cui all'articolo 136 Dpr n. 380 del 2001 avrebbe fatto venir meno tutte le norme richiamate senza alcuna possibilità di reviviscenza delle norme già abrogate, stante l'efficacia istantanea dell'abrogazione.

Una simile problematica potrebbe essere risolta in maniera semplice, ma non semplicistica, evidenziando come, nella presente vicenda legislativa, tutta una serie di "imprecisioni", così, in maniera buonista, indicate le molteplici incongruenze, pongono in luce l'espressa volontà legislativa di mantenere ancora in vigore il precedente e disorganico corpus normativo oppure riferendosi alle già prospettate superiori soluzioni, non tutte condivisibili (quella della permanenza in vigore del Dlgs n. 378/2001).

Peraltro, approfondendo ulteriormente la questione, potrebbe notarsi che l'errata utilizzazione del termine "proroga", l'espressa previsione del differimento solo per il Dpr n. 380 del 2001, lasciando in vigore il testo normativo e quello regolamentare (Dlgs n. 378 e Dpr n. 379/2001), secondo un'impostazione dottrinale, oppure la natura meramente cognitiva del primo ovvero la sua funzione di produzione normativa, secondo altri differenti approdi di vari studiosi, la "ribadita" abrogazione di alcune norme già abrogate dal Tu sull'edilizia da parte della legge n. 443 del 2001 ed il riferimento, operato dalla legge obiettivo, non al Dpr n. 380 del 2001, ma la "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999 n. 50 e successive modificazioni" sono tutti elementi che, secondo le differenti angolazioni derivanti dai diversi impianti dogmatici, fanno ritenere o espressamente richiamate le normative differite ovvero quelle non "prorogate" oppure, secondo quanto appare più condivisibile, configurano un rarissimo fenomeno di reviviscenza normativa.

Infatti l'effetto ripristinatorio deriverebbe dal complesso intreccio di "abrogazioni", incomplete o parziali ovvero "sincretiche", di "differimenti" o "sospensioni di efficacia" di "parti" di Tu dell'edilizia e di ulteriori "deleghe adeguatrici", sicché, seppure con termini impropri e con un percorso certamente non lineare ed ineccepibile, si giunge a far rivivere temporaneamente il precedente corpo normativo, già raccolto in un Tu, la cui efficacia è stata differita o sospesa.

 

Diversamente opinando, le modifiche introdotte dalla legge n. 443 del 2001, che entreranno in vigore il 10 aprile 2002, purché di immediata applicazione, finirebbero con l'inserirsi sul nulla in contrasto con l'evidente volontà legislativa, pur se espressa in maniera sciatta ed involuta, giacché nei commi da 6 a 11 dell'articolo unico della legge su citata sono richiamate tutte le normative più recenti in materia urbanistica (articolo 4 della legge n. 493 del 1993 come sostituito dall'articolo 2 sessantesimo comma della legge n. 662 del 1996) a loro volta supportate dalla disciplina e dal quadro normativo preesistenti, sicché non sembra sussistente un vuoto normativo, lasciando il cittadino, la Pa ed i giudici senza disposizioni di riferimento, anche per la presenza del fenomeno dell'abolitio sine abrogatione, ormai molto frequente, in materia ambientale ed urbanistica, come già evidenziato.

Peraltro la problematica della reviviscenza della norma o disposizione abrogata, secondo la prevalente dottrina, avanzata per la prima volta da un illustre giurista costituzionalista, deve essere risolta caso per caso con riferimento, per le norme legislative e trascurando le differenti questioni relative alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, ammessa dai giudici delle leggi (Corte Cost. n. 108 del 1986 e per un caso in alcuni aspetti similare a quello in esame sent. n. 249 del 1996, addirittura in tema di reviviscenza di norme di un decreto-legge decaduto) ai criteri ermeneutici previsti nell'articolo 12 disp. prel. c.c. ed in particolare all'intenzione del legislatore, mentre la diversa ricostruzione dottrinale, secondo cui la reviviscenza sarebbe possibile solo qualora il legislatore richiami in modo inequivoco, implicitamente o esplicitamente, l'effetto ripristinatorio della norma o disposizione precedentemente abrogata, trova i suoi fautori in illustri giuristi civilisti.

Infatti la reviviscenza opera sul piano dell'efficacia delle norme, sicché la "sospensione di efficacia", secondo alcuni, o, meglio, il differimento di efficacia del Dpr n. 380 del 2001 comporta la "riestensione" di quelle precedentemente abrogate, giacché quest'ultime restano presenti nell'ordinamento limitandosene l'efficacia.

Tuttavia, nella fattispecie, senza necessità di ulteriormente sviluppare questa problematica, qualunque tesi si segua, appare evidente la volontà del legislatore, implicita e dimostrata attraverso tutta la complessa vicenda e l'analisi ermeneutica, di voler ripristinare, sia pure temporaneamente, la pregressa normativa, in gran parte, del resto, solo richiamata e/o modificata nel Dpr n. 380 del 2001 tramite il fenomeno della abolitio sine abrogatione, come già rilevato su questo punto, giacché, utilizzando una metafora e volendo escludere ulteriori discussioni e problematiche sul tema dell'abrogazione, con la "proroga" non si è proceduto neppure alla "resurrezione di ciò che è morto", come potrebbe affermare chi ritiene l'abrogazione avere un effetto invalidante e non limitativo di efficacia, ma al "consolidamento postumo e temporaneo di ciò che è avvenuto prima della morte" cioè della normativa pregressa trasfusa con modificazioni nel citato Dpr.

Pertanto, ferma l'applicazione quale ipotesi più favorevole delle "innovazioni" introdotte dal Tu (ex gr. demolizione e ricostruzione dell'edificio con determinate caratteristiche da inserire nella ristrutturazione) e di quelle stabilite dalla legge n. 443 del 2001, quando entreranno in vigore e nella parte in cui eventualmente incidano nel settore penale, le pregresse disposizioni del quadro normativo della materia urbanistica si continuano ad applicare con le modifiche in vigore dal 10 aprile 2002 della legge cd. obiettivo sino al 30 giugno 2002, poiché la "proroga", la "parziale abrogazione", la nuova "delega" adeguatrice ed il riferimento alla precedente e più recente normativa urbanistica, che si fonda su quella risalente nel tempo, consentono di ritenere che il legislatore, sia pure in maniera involuta e sciatta, abbia previsto un effetto ripristinatorio, temporalmente determinato, della precedente normativa attraverso il fenomeno della "reviviscenza", sicché tramite un'analisi ermeneutica sistematica, logica e teleologica della vicenda normativa, risulta che l'effetto istantaneo abrogante è venuto meno in virtù del differimento, nonostante la legge n. 443 del 2001 sia stata pubblicata prima dell'entrata in vigore della "proroga", pur se, in parte, risente di questa decisione "latente"."

Si registra altresì una decisione sinergica della Corte d'Appello di Torino — Sezione IV penale la quale con Sentenza 21 giugno 2002 — Presidente, relatore ed estensore Witzel osserva che "(…) Si sostiene che non sarebbe più in vigore la norma dell'articolo 20 legge n. 47/85 in quanto abrogata (insieme ad altre norme) dall'articolo 136 Tu delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con Dpr 6/6/01 n. 380, e pertanto il fatto non sarebbe più previsto dalla legge come reato — con la conseguenza di cui all'articolo 2, comma 2, C.p. -, considerato che la corrispondente norma contenuta nell'articolo 44 del citato Tu non sarebbe in vigore o, meglio, lo fu soltanto dall'articolo 1al 9/1/01 n. 463, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 9/1/02, l'entrata in vigore del Dpr n. 380/01 fu "prorogata" al 30/06/02.

La suddetta tesi è infondata.

È pur vero che la "cronologia" dei citati provvedimenti è tale per cui, quando entrò in vigore la disposizione del menzionato articolo 5-bis, il Tu approv. con Dpr 380/01 era già entrato in vigore; il che comporta difficoltà interpretative.

Ma, premesso che appare indubbio (visto il rispettivo contenuto) che il rapporto tra l'articolo 44 c.1 del Tu citato e l'articolo 20 c.1 legge n. 47/85 è caratterizzato da una piena continuità, avendosi cioè una successione di norme penali sostanzialmente identiche; e che, pertanto, l'entrata in vigore (in data 1/1/02) del Tu non ha comportato alcun effetto ex articolo 2 c.2 C.p. in ordine all'illiceità penale del fatto contestato nel presente processo; ed a parte possibili disquisizioni circa il fatto che l'articolo 5-bis del Dl n. 411/01 ha testualmente prorogato il termine di entrata in vigore del Dpr n. 380/01 e non anche quello del Dlgs n. 378/01, contenente le norme di rango legislativo nella medesima materia (tra cui appunto il citato articolo 44);

appare decisivo, nell'interpretazione del contenuto e degli effetti del menzionato articolo 5-bis, considerare che:

alla stregua non solo delle ragioni indicate nei lavori parlamentari sulla conversione del Dl 411/01 per inserire nello stesso — che disponeva proroga e differimento di vari termini — anche la proroga del Tu in materia edilizia (ragioni conseguenti all'avvenuta approvazione della legge 21/12/01 n. 443 contenente anche norme in materia urbanistica — che sarebbero entrate in vigore il 12/4/02 -, la quale già prevedeva, al comma 14 dell'articolo 1, la necessità di apportare modifiche al predetto Tu per adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13 della legge stessa), ma altresì della circostanza che quando venne approvata la modifica del convertendo d.l. mediante introduzione dell'articolo 5-bis non era ancora entrato in vigore il predetto Tu (e verosimilmente il legislatore non previde il "ritardo" di pubblicazione che determinò la situazione inizialmente delineata), appare indubbio che l'intenzione del legislatore, non disporre la proroga in questione, non fu affatto quella di rendere non punibili, durante il periodo di proroga, le fattispecie previste dall'articolo 20 legge 47/85;

ciò emerge anche dal fatto che, disponendo la proroga dell'entrata in vigore dell'intero Dpr 380/01, il legislatore ha inteso evidentemente prorogare anche quella dell'articolo 136 del medesimo, cioè dell'articolo indicante le disposizioni abrogate "dalla data di entrata in vigore del presente Testo Unico";

le difficoltà di "inquadrare" giuridicamente una fattispecie normativa quale quella venutasi a determinare (cioè la "proroga" di una entrata in vigore e di una abrogazione già verificatesi allorché entra in vigore la legge che dispone detta proroga) non può esimere dal dovere di dare preminente rilievo alla volontà del legislatore;

pertanto, anche se, invece che di "proroga", si ritenga più appropriato parlare di "differimento di efficacia", oppure di "sospensione" dell'efficacia o degli effetti del Dpr 380/01, la norma dell'articolo 5-bis in esame deve intendersi nel senso che, dal giorno della sua entrata in vigore, il legislatore vuole che la materia regolata dalla legge n. 47/85 — anche se, dall'1 al 9 gennaio 2002, sostituita dal Dpr 380/01 — rimanga, dal momento della "proroga", disciplinata dalle norme anteriori al predetto Dpr, e ciò fino a quando questo entrerà (nuovamente) in vigore;

fatta salva, ben inteso, la sopravvenienza nel frattempo di altre norme, come, ad esempio, la Legge n. 443/01 sopra citata — le cui "novità" in materia urbanistica, però, non sono rilevanti ai fini della presente decisione; e fatta salva, altresì, l'applicazione ex articolo 2 C.p. di talune più favorevoli norme (per esempio, in materia di ristrutturazione edilizia) che sono state in vigore, per quanto su rilevato, nei primi nove giorni del 2002 — ipotesi che, però, non riguarda il caso concreto qui in esame;

sia che si voglia qualificare tale vicenda giuridica come "reviviscenza" (dal 10/01/02) delle norme abrogate (in data 1/2/02), sia che si voglia considerarla come ripristino di operatività, o altrimenti, sta di fatto che, col manifestare la volontà di "prorogare" il termine di entrata in vigore del citato Dpr e, con esso, del suo articolo 136 elencate le disposizioni abrogate "dalla data di entrata in vigore del citato Dpr e, con esso, del suo articolo 136 elencate le disposizioni abrogate "dalla data di entrata in vigore del presente Testo Unico", il legislatore ha palesato la chiara intenzione che le disposizioni indicate nell'articolo 136 citato (tra cui appunto l'articolo 20 legge n. 47/85) mantenessero efficacia e, se del caso, riprendessero vigore fino alla nuova data indicata nell'articolo 5-bis per l'entrata in vigore del Tu in questione.

Del resto, anche la Suprema Corte risulta orientata nel senso della perdurante illiceità penale della fattispecie di cui all'articolo 20 legge n. 47/85. Infatti, la Sezione III penale della Cassazione con sentenza 4/3/02 n. 8556, giudicando sul ricorso di persona condannata per reato di costruzione abusiva, ha bensì preso in esame la situazione normativa verificatasi a seguito della pubblicazione della legge 463/01 in data successiva alla entrata in vigore del Dpr 380/01, ma non ne ha affatto dedotto — giacché, altrimenti, l'avrebbe dichiarata — la intervenuta non punibilità ex articolo 2, c. 2, C.p. del ricorrente. Analogamente, le Sezioni Unite penali della Suprema Corte nella sentenza 8/5/02 n. 17178, pur se non investite della specifica questione, ma comunque in un procedimento penale per varie contravvenzioni tra cui quella p. e p. dall'articolo 20, lettera b), legge n. 47/85, hanno pronunciato l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza "perché i reati sono estinti per prescrizione" — formula che certamente non avrebbero adottato (stante la norma di cui all'articolo 129 C.p.p.) qualora avessero ritenuto che il fatto non era più previsto dalla legge come reato."

 

Per questi motivi,

 

il Giudice ritiene infondata la eccezione della difesa e ritenendo vigente la legge n. 47/85 e non abrogati e relativi sistemi sanzionatori con effetti pregressi, presenti e futuri, rigetta l'eccezione ed ordina procedersi oltre nel dibattimento.

Terni, li 27.1.03

(omissis)