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Milano, 4 febbraio 2003

Etichettatura per il risparmio energetico, gli obblighi di fabbricanti e distributori di elettrodomestici

(Alessandro Radrizzani)

Parole chiave Parole chiave: Energia | Informazione | Qualità | Etichettatura | Elettrodomestici / Domotica / Computer | Elettricità

I forni elettrici e i condizionatori d'aria per uso domestico dovranno essere messi in vendita accompagnati da una scheda informativa e da un'etichetta indicanti i dati relativi al loro consumo di energia.

 

Lo ha stabilito il MinAttività produttive con due Dm del 2 gennaio 2003, che dispongono che gli elettrodomestici in questione siano provvisti di una etichettatura energetica che informi i consumatori finali circa i costi relativi al consumo di energia offerto dagli apparecchi domestici, al fine di orientare le loro scelte verso acquisti sostenibili.

 

Il primo decreto si applica ai forni elettrici per uso domestico alimentati dalla rete elettrica, ad esclusione di:

— forni alimentabili anche con altre forme di energia;

— forni che non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme armonizzate Cenelec (Comité Européen de Normalisation Electrotecnique; è l'Ente europeo che ha il compito di creare un unico corpo di norme riguardanti il settore elettrotecnico, sì da facilitare lo scambio di mezzi e servizi), se recepite in Italia in norme Cei pubblicate nella Gazzetta ufficiale (dato che l'articolo 3, comma 3 del Dpr 126/1998 dispone che "I riferimenti delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate sono pubblicati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana");

— forni portatili (cioè apparecchi non fissi con massa inferiore a 18 kg, purché non destinati ad installazioni componibili).

 

Il secondo decreto si applica ai condizionatori d'aria per uso domestico alimentati dalla rete elettrica ed individuati dalle norme europee EN 255-1:1997 (relativa a "condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico — riscaldamento — parte 1: terminologia, definizioni e designazione), EN 814-2:1999 (relativa a "condizionatori e pompe di calore con compressore elettrico — raffreddamento — prove e requisiti per la marcatura") e dalle norme armonizzate Cen (il Cen è il comitato europeo responsabile della normalizzazione in tutti i campi in ambito europeo, eccetto quello elettrotecnico, demandato al Cenelec, e quello delle telecomunicazioni, demandato all'Etsi), se recepite in Italia in norme Uni pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

 

Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto:

— gli apparecchi alimentabili anche con altre forme di energia;

— gli apparecchi aria-acqua e acqua-acqua;

— le unità con potenza refrigerante superiore a 12 KW.

 

I provvedimenti individuano inoltre una serie di obblighi cui i fabbricanti e i distributori degli apparecchi devono sottostare.

In particolare, i fabbricanti devono:

— apporre in modo chiaramente visibile sull'apparecchio un'etichetta, redatta in lingua italiana, ed indicante tra le altre cose il nome e il marchio del costruttore, l'identificazione del modello del costruttore, la rumorosità e le dimensioni dell'elettrodomestico ed il consumo di enegia in Kwa;

— corredare il prodotto della relativa scheda informativa che deve riportare, in italiano, anche le informazioni contenute nell'etichetta ed essere inserita in tutti gli opuscoli illustrativi destinati al consumatore;

— approntare una documentazione tecnicasufficiente a consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda, contenente:

a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;

b) una descrizione generale dell'apparecchio;

c) le informazioni sulle principali caratteristiche progettuali del modello, in particolare quelle che incidono maggiormente sul consumo di energia;

d) i risultati delle prove di misura più significative;

e) le eventuali istruzioni per l'uso.

 

I distributori, in caso di vendite per corrispondenza e di altri tipi di vendita a distanza da concludersi a seguito di offerta scritta, catalogo di vendita per corrispondenza, annunci pubblicitari su Internet o mediante altri mezzi elettronici, devono rendere contestualmente note al potenziale acquirente le informazioni in merito a:

— marchio del costruttore e identificazione del modello;

— classe di efficienza energetica;

— consumo di energia;

— volume utile;

— dimensioni;

— rumorosità.