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Si avvicina, con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento, l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti e per l'adeguamento alle normative comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia, la riformulazione delle disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

 

In base alla nuova legge (29 luglio 2003, n. 229) — "Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. — Legge di semplificazione 2001", spetterà al Consiglio dei Ministri, tramite appositi decreti legislativi, riorganizzare (entro il 30 giugno 2005) la materia secondo precisi principi e criteri direttivi.1

 

Riordino della normativa sulla sicurezza dei lavoratori:

i principi e i criteri direttivi che il Governo dovrà osservare

— determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative delle imprese, in particolare di quelle artigiane e delle piccole imprese, anche agricole, forestali e zootecniche;
— riordino delle norme tecniche di sicurezza delle macchine e degli istituti concernenti l'omologazione, la certificazione e l'autocertificazione;
— riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alle fattispecie contravvenzionali a carico dei preposti, alla previsione di sanzioni amministrative per gli adempimenti formali di carattere documentale; alla revisione del regime di responsabilità tenuto conto della posizione gerarchica all'interno dell'impresa e dei poteri in ordine agli adempimenti in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro; al coordinamento delle funzioni degli organi preposti alla programmazione, alla vigilanza ed al controllo, qualificando prioritariamente i compiti di prevenzione e di informazione rispetto a quelli repressivi e sanzionatori;
— promozione dell'informazione e della formazione preventiva e periodica dei lavoratori sui rischi connessi all'attività dell'impresa in generale e allo svolgimento delle proprie mansioni, con particolare riguardo ai pericoli derivanti dall'esposizione a rumore, ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e ad altre sostanze o preparati pericolosi o nocivi e alle misure di prevenzione da adottare in relazione ai rischi;
— assicurazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente;
— adeguamento del sistema prevenzionistico e del relativo campo di applicazione alle nuove forme di lavoro e tipologie contrattuali, anche in funzione di contrasto rispetto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare;
— promozione di codici di condotta e diffusione di buone prassi che orientino la condotta dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati;
— riordino e razionalizzazione delle competenze istituzionali al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi e competenze, garantendo indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione;
— realizzazione delle condizioni per una adeguata informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati nell'attività di prevenzione e per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti per l'elaborazione e l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie;
— modifica o integrazione delle discipline vigenti per i singoli settori interessati, per evitare disarmonie;
— esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla tutela della salute dei lavoratori.

Note redazionali

1 Il Governo, in attuazione della delega in questione, ha (tra il 2004 ed il 2005) predisposto uno schema di decreto legislativo per il riordino della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Tuttavia, a seguito delle censuremossegli dalla Conferenza Stato-Regioni (3 marzo 2005) e dal Consiglio di Stato (31 gennaio e 4 aprile 2005), in data 3 maggio 2005 il Governo ha ritirato lo schema di decreto in questione.