Dm Ambiente 1° aprile 2008
Istituzione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali
Parole chiave:
Aria |
CO2 / Anidride Carbonica |
Boschi / Foreste |
Albi / Registri
Testo vigente oggi 25-05-2012
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 1° aprile 2008
(Gu 5 maggio 2008 n. 104)
Istituzione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
di concerto con
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, di ratifica della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York nel 1992;
Vista la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, 2002/358/Ce riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni, che stabilisce per l'Italia la riduzione di emissioni di gas serra nella misura del 6,5%, rispetto ai livelli del 1990, durante il periodo compreso fra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012;
Vista la legge n. 120 del 1° giugno 2002 di ratifica del Protocollo di Kyoto;
Vista la Delibera del Cipe n. 123 del 19 dicembre 2002 "Revisione delle Linee Guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra" che al comma 7, punto 4, stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, realizzi il cosiddetto "Registro nazionale dei Serbatoi di carbonio agro-forestali" al fine di certificare i flussi di carbonio nel periodo 2008-2012 derivanti da attività di afforestazione, riforestazione, deforestazione, gestione forestale, gestione dei suoli agricoli e pascoli e rivegetazione;
Considerato che l'Italia ha eletto, nel documento intitolato"Report on the determination of Italy's assigned amount under Article 7, paragraph 4, of the Kyoto Protocol" la sola gestione forestale tra le attività addizionali previste dall'articolo 3.4 del Protocollo di Kyoto, e che le attività dell'articolo 3.3 del Protocollo di Kyoto la cui contabilizzazione è obbligatoria sono l'afforestazione, la riforestazione e la deforestazione;
Considerato che la suindicata Delibera indica in 4 MtCO2/anno il potenziale totale di assorbimento di carbonio delle attività di afforestazione, riforestazione e deforestazione;
Considerato che la Decisione 8/CMP.2 della Conferenza delle Parti del Protocollo di Kyoto ha fissato, per l'Italia, in 10,2 MtCO2/anno il limite massimo di assorbimento di carbonio dell'attività di gestione forestale;
Decreta:
Articolo 1
1. È istituito presso la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale dei Serbatoi di carbonio agroforestali (Registro).
2. Il Registro è parte integrante del "Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale delle emissioni e degli assorbimenti di gas-serra".
Articolo 2
1. Il Registro ha il compito di quantificare nella contabilità del Protocollo di Kyoto, in conformità con le decisioni adottate dagli organismi della Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici (Unfccc) ed in accordo con le Linee-Guida delle buone pratiche (Gpg-Lulucf) fornite dal Gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, (Ipcc) ed ogni loro ulteriore elaborazione, il bilancio netto di gas ad effetto serra generato dalla superficie nazionale, in conseguenza di attività di Uso delle terre, Variazione di uso delle terre e Selvicoltura (Lulucf — Land Use, Land Use Change and Forestry).
2. Per il primo periodo d'impegno (2008-2012) le attività Lulucf da quantificare nella contabilità del Protocollo di Kyoto sono l'afforestazione, la riforestazione, la deforestazione e la gestione forestale.
Articolo 3
1. Il Registro è costituto dai seguenti strumenti:
a) Inventario dell'Uso delle terre d'Italia (Iuti), che identifica e quantifica le aree soggette ad uso forestale predominante in una serie temporale, compresa tra il 1° gennaio 1990 ed il 31 dicembre 2012, che garantisca di discernere le aree in cui l'uso forestale è divenuto predominante dopo il 31 dicembre 1989 e le aree in cui l'uso forestale non è più predominante dal 1° gennaio 1990;
b) Inventario dei Stock di carbonio d'Italia (Isci), che quantifica gli stock di carbonio e la loro dinamica nelle aree identificate da Iuti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2012;
c) Censimento degli Incendi forestali d'Italia (Cifi), che identifica e quantifica le superfici percorse da incendio nelle aree identificate da Iuti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2012;
d) Inventario delle Emissioni da incendi forestali (Ieif), che quantifica le emissioni degli altri gas ad effetto serra (CH4 ed N2O) dalle aree identificate da Cifi, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2012.
2. L'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio (Infc), strumento permanente di monitoraggio delle foreste,è parte integrante del Registro ed in particolare fornisce i dati per Iuti ed Isci. La sua ripetizione, entro il 2013, garantirà la piena operatività del Registro e delle operazioni di contabilità.
Articolo 4
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è responsabile della realizzazione, della tenuta e della gestione del Registro, nonché delle attività di archiviazione ed implementazione delle sua banche dati. Le predette funzioni vengono esercitate dalla competente Direzione generale, la quale è altresì responsabile dell'approvazione dei dati prodotti dal Registro, nonché della loro trasmissione agli organismi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.
2. Il Ministero potrà avvalersi, per l'espletamento di attività aventi carattere coordinato e strumentale rispetto allo svolgimento delle suddette attribuzioni, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat) e del Corpo forestale dello Stato (Cfs), i cui compiti, a tale fine, verranno individuati mediante separati protocolli d'intesa stipulati fra i Ministeri stessi ed i predetti enti, in relazione alle rispettive competenze istituzionali.
3. Lo svolgimento dei compiti demandati, secondo quanto indicato al precedente comma 2, all'Apat, al Cfs, si svolgerà sotto la vigilanza della competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla quale è conseguentemente rimesso l'esercizio delle conseguenti attribuzioni, nonché la verifica della correttezza dell'operato dei suddetti enti.
4. La competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare provvede a definire la struttura organizzativa deputata all'esercizio del Registro. A tale fine, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat) e il Corpo forestale dello Stato (Cfs) — in ragione dei compiti ai medesimi rimessi — possono sottoporre le relative proposte all'attenzione della predetta Direzione, la quale procede alla conclusiva approvazione della configurazione organizzativa e funzionale della struttura stessa.
5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali contribuisce alla realizzazione e gestione del registro attraverso le attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato.
Articolo 5
1. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat) e il Corpo forestale dello Stato (Cfs) nell'ambito dei compiti ad essi rispettivamente rimessi per effetto dei protocolli di intesa di cui al comma 2 del precedente articolo 4, trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2008, una relazione recante i necessari elementi conoscitivi e di valutazione preordinati alla predisposizione ed approvazione:
del consuntivo dello stato di attuazione delle disposizioni del presente decreto;
e del preventivo delle attività per l'anno successivo, corredato dal relativo piano finanziario.
2. L'approvazione degli strumenti consuntivo e preventivo indicati al precedente comma 1 è rimessa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa verifica:
della congruità e rispondenza della relazione di consuntivo rispetto alle indicazioni formulate nella presupposta relazione di preventivo riguardante il medesimo periodo;
e della compatibilità delle indicazioni contenute nel preventivo delle attività per l'anno successivo rispetto alla definizione annuale delle esigenze finanziarie necessarie alla gestione del Registro operata dallo stesso Ministero, al quale spetta provvedere alla copertura delle stesse.
Articolo 6
La competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare potrà istituire un Comitato di Consultazione Scientifica (Ccs) del Registro con funzioni di indirizzo, composto da esperti afferenti ai diversi Istituti di Ricerca, Università e Organi dello Stato competenti (istituito senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione dello Stato).
Articolo 7
Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° aprile 2008

