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Testo vigente oggi 10-02-2012

Parlamento italiano

Legge 13 maggio 1999, n. 133

(Supplemento ordinario n. 96 alla Gu 17 maggio 1999 n. 113)

Incentivi con finalità ecologiche

(omissis)

Articolo 6

Ulteriori disposizioni in materia di Iva

(omissis)

 

14. Al fine di agevolare l'assolvimento, da parte degli enti e delle imprese, degli obblighi di comunicazione in materia di rifiuti e di imballaggi, il termine del 30 aprile 1999 per la presentazione, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, del modello unico di dichiarazione ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, è prorogato, per le dichiarazioni da presentare con riferimento all'anno 1998, al 30 giugno 1999.

 

(omissis)

Articolo 11

Delega al Governo per l'introduzione di incentivi con finalità ecologiche per uno sviluppo economico sostenibile e per l'occupazione

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine della introduzione di interventi con finalità ecologiche, fissandone le priorità e con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) sviluppo di attività di rilevanza strategica per il Paese quale lo sviluppo di tecniche e tecnologie pulite, la gestione ambientale nell'ambito dei settori produttivi, la tutela dei beni culturali e ambientali, la manutenzione delle città e del territorio;

b) trasferimento del prelievo fiscale dal lavoro, al fine di incentivare l'occupazione, al consumo delle risorse naturali utilizzate dal sistema produttivo, esclusi i tributi di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) sviluppo delle migliori tecniche disponibili, al fine di un miglioramento dell'efficienza ambientale del sistema produttivo, nonché per la riduzione dell'incidenza degli altri costi di importazione di tali tecniche;

d) incentivazione di fonti energetiche rinnovabili, dell'uso razionale dell'energia elettrica e del risparmio energetico, al fine di ridurre e sostituire nel lungo periodo le fonti energetiche tradizionali causa di inquinamento;

e) incentivi alle imprese per investimenti in ricerca e sviluppo di prodotti a basso impatto ambientale intervenendo anche in aumento sulla deducibilità fiscale del costo di marchi o brevetti concessi in ambito europeo che comportino innovazioni tecnologiche nei processi produttivi che determinino risparmio energetico.

2. Dalla delega di cui al comma 1 non devono derivare aumento della pressione tributaria e contributiva e oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

 

(omissis)