Milano, gennaio 2012
Con l'acronimo Gpp (Green public procurement) si indica uno strumento di politica ambientale volontario che intende favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la leva della domanda pubblica.
La materia degli appalti pubblici verdi si è sviluppata a partire dalla considerazione della necessità di integrare le valutazioni di carattere ambientale in tutte le politiche comunitarie, formalizzato al Consiglio di Goteborg del 2001 che ha integrato in tal senso la cd. Strategia di Lisbona.
L'obiettivo, quindi, è promuovere la crescita economica e la coesione sociale tenendo nella dovuta considerazione la protezione dell'ambiente.
I criteri guida per gli appalti pubblici verdi rispondono all'esigenza di ottenere il miglior rapporto qualità/prezzo, e l'imparzialità. Per fare in modo che, all'atto pratico, le strategie di appalti verdi funzionino è necessario innanzitutto che i soggetti coinvolti ossia le persone che si occupano degli acquisti all'interno dei singoli enti della Pa, siano adeguatamente istruiti.
A livello comunitario, la direttiva 2004/18/Ce del 31 marzo 2004, relativa al "Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori" ha riconosciuto la possibilità di inserire la variabile ambientale come criterio di valorizzazione dell'offerta.
La direttiva è stata recepita dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Dlgs 163/2006 - Codice appalti), che pur non rendendo obbligatoria la pratica degli acquisti verdi, lascia la possibilità alle amministrazioni e agli Enti locali di effettuare scelte che siano preferibili dal punto di vista ambientale e sociale. L'articolo 2 comma 2 (Principi) stabilisce che "Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente Codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
Ai sensi del Codice appalti, le pubbliche amministrazioni possono fare acquisti "verdi" intervenendo nelle varie fari della procedura: definizione dell'oggetto dell'appalto, definizione di specifiche tecniche (articolo 68), selezione dei candidati (articoli 38 e 39), aggiudicazione (articoli 81 e 84), esecuzione dell'appalto (articolo 69).
In seguito alla delega della Finanziaria 2007 (legge 296/2006) il Ministero dell'ambiente ha emanato il Dm 11 aprile 2008, n. 135 con cui ha approvato il "Piano ambientale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione" (una sorta di piano d'azione per gli acquisti verdi) e ha aperto un sito internet dedicato aperto all'indirizzo http://www.dsa.minambiente.it/gpp/page.asp?id=33.
In seguito, ai fini del raggiungimento degli obbiettivi del Piano, il Ministero dell'ambiente ha emanato alcuni decreti contenenti i criteri ambientali minimi da includere negli appalti della pubblica amministrazione relativi alla fornitura di determinati prodotti. Le amministrazioni che includono i criteri ambientali indicati nei decreti nelle procedure d'appalto sono in linea con il Piano d'azione nazionale e ne contribuiscono a raggiungere gli obiettivi.
Le categorie merceologiche coinvolte dal Piano e dai suoi obiettivi sono: arredi; materiali da costruzione; manutenzione delle strade; gestione del verde pubblico; illuminazione e riscaldamento; elettronica; tessile; cancelleria; ristorazione; materiali per l'igiene; trasporti.
Con Dm 12 ottobre 2009 si sono dettati i criteri ambientali per gli appalti della pubblica amministrazione per la fornitura di ammendanti e risme di carta.
Con Dm 22 febbraio 2011 si sono fissati i criteri ambientali minimi per gli appalti della pubblica amministrazione per l'acquisto di prodotti tessili, arredi per ufficio, illuminazione pubblica e apparecchiature informatiche.
Con il Dlgs 3 marzo 2011, n. 24, in attuazione della direttiva 2009/33/Ce, invece, si sono fissate le "regole ambientali" obbligatorie per gli appalti relativi all'acquisto di veicoli da parte della pubblica amministrazione.
Per completezza, infine, si segnala che già prima delle norme europee del 2004 e del Codice appalti, la delibera Cipe 57/2002 ("Strategia ambientale italiana 2002/2010") aveva sottolineato il ruolo del settore pubblico nel fungere da traino per l'offerta, in modo da raggiungere il risultato che almeno il 30% dei beni acquistati dalla Pubblica amministrazione rispetti criteri ecologici e che almeno una percentuale tra il 30% e il 40% sia caratterizzata da bassi consumi energetici.
Alla delibera fece seguito il Dm 8 maggio 2003, n. 203 il quale si proponeva di fare in modo che gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprissero almeno il 30% del fabbisogno annuale con manufatti e beni realizzati con materiale riciclato. Ogni Regione avrebbe dovuto emanare norme in tal senso, coordinandosi con l'Osservatorio nazionale dei rifiuti.
Il Ministero dell'ambiente aveva poi provveduto sollecitamente ad emanare una serie di circolari per disciplinare l'applicazione del Dm nei diversi settori produttivi.

