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A cura di Paola Ficco

 

Le principali scadenze ambientali segnalate dal calendario di marzo 2010 sono relative a:


Acque di balneazione: campionamento

Riferimenti normativi

Dpr 8 giugno 1982, n. 470

— articolo 2, lettera c) e d)

— articolo 4, comma 3;

Legge 29 dicembre 2000, n. 422

— articolo 18, comma 1, lettera b)

 

Adempimento

Entro mercoledì 31 marzo 2010 le Arpa devono trasmettere al Ministero della salute i risultati dei campionamenti effettuati sulla qualità delle acque di balneazione nel mese di febbraio 2010 (Dpr 470/1982 e Legge 422/2000).

Le analisi vanno eseguite in base a:

— parametri;

— valori limite;

— frequenza campioni;

— metodi di analisi;

indicati nell'allegato 1 al Dpr 8 giugno 1982, n. 470.

 

(scadenza mensile)


Biossido di titanio

Riferimenti normativi

Dlgs 27 gennaio 1992, n. 100

— articolo 8, comma 2

 

Adempimento

Entro mercoledì 31 marzo 2010 tutti coloro i quali effettuano scarico o stoccaggio di biossido di titanio devono trasmettere alla Regione competente per territorio una relazione annuale sulla tipologia e sui quantitativi di rifiuti prodotti e/o scaricati o stoccati nell’anno solare precedente.

La relazione è finalizzata a consentire alle Regioni l’invio dei dati al Ministero dell’ambiente, entro il 30 settembre di ogni anno.

A sua volta il Ministero è tenuto a relazione la Commissione Ue ogni tre anni (non è prevista sanzione).

 

(scadenza annuale)


Combustibili liquidi contenenti zolfo

Riferimenti normativi

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

— articolo 295, comma 2

— articolo 296, comma 5

 

Adempimento

Entro mercoledì 31 marzo 2010 gli esercenti raffinerie e depositi fiscali devono inviare all’Ispra (ex Apat) e al Ministero dell’ambiente, le informazioni sui quantitativi di oli combustibili pesanti e di gasolio (compreso quello marino), prodotti o importati nel 2009, indicando anche il relativo tenore di zolfo.

I dati sono riferiti ai combustibili immagazzinati nei serbatoi sottoposti ad accertamento teso a verificarne la quantità e la qualità per la classificazione fiscale.

I moduli da utilizzare sono individuati nella parte I, sezione 3, appendice 1, allegato X alla parte V, Dlgs 152/2006.

In caso di inosservanza, il Ministero dell’ambiente può ordinare di adempiere anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 650 C.p..

 

(scadenza annuale)

 

Riferimenti normativi

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

— articolo 295, comma 2

— articolo 296, comma 5

 

Adempimento

Entro mercoledì 31 marzo 2010 i gestori dei Gic che importano olio combustibile pesante da Paesi terzi o che li ricevono da Paesi Ue devono inviare all’Ispra (ex Apat) ed al Ministero dell’ambiente i dati sui quantitativi di olio combustibile pesante importato nel 2009 e il relativo contenuto di zolfo.

I moduli da utilizzare sono individuati nella parte I, sezione 3, appendice 1, allegato X alla parte V, Dlgs 152/2006.

In caso di inosservanza, il Ministero dell’Ambiente può ordinare di adempiere anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 650 C.p..

 

(scadenza annuale)

 

Riferimenti normativi

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

— articolo 295, comma 1

 

Adempimento

Entro mercoledì 31 marzo 2010 i titolari dei laboratori chimici delle dogane o (se istituiti) gli Uffici delle dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane, devono rendere disponibili all’Ispra (ex Apat) e al Ministero dell’ambiente i risultati dei controlli effettuati nel corso del 2009 relativi alle caratteristiche dell’olio combustibile pesante, del gasolio e del gasolio marino prodotti o importati e destinati ad essere commercializzati in Italia.

 

(scadenza annuale)


Difesa del suolo

Riferimenti normativi

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

— articolo 1, comma 1132

 

Adempimento

Entro mercoledì 31 marzo 2010 le Regioni devono trasmettere al Minambiente e all’Ispra (ex Apat), le informazioni sulle attività di loro competenza in materia di difesa del suolo e di lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche e prevenzione del dissesto idrogeologico

(scadenza trimestrale)


Emissioni in atmosfera

Riferimenti normativi

Dlgs 26 ottobre 1995, n. 504

— articolo 3, comma 4

 

Legge 27 dicembre 1997, n. 449

— articolo 17, commi 29, 32 e 33

 

Adempimento

Entro mercoledì 31 marzo 2010 gli esercenti dei Grandi impianti di combustione (Gic) devono versare:

 

  • la prima rata trimestrale – a titolo di acconto — della tassa sulle emissioni di SO 2 e NO x (anidride solforosa ed ossidi di azoto)

(scadenza trimestrale)

 

  • conguaglio relativo ai versamenti effettuati nel 2009. In caso di eccedenza, le somme saranno detratte dal versamento della prima rata di acconto e, se necessario, dalle rate successive, oppure saranno restituite con rimborso.

(scadenza annuale)

 

In caso di cessazione dell’attività dell’impianto durante l’anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo devono essere effettuati entro i 2 mesi successivi alla cessazione.

In caso di cessione ad altro soggetto, le rate di acconto dovute dal cessionario vanno calcolate sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione relative alle emissioni dell’anno precedente presentata dal cedente.

In caso di attivazione di un nuovo impianto, le rate di acconto sono calcolate sulla base delle emissioni presunte di SO2 e NOx.

 

In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti si applica:

– indennità di mora del 6% e interessi pari al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti doganali;

– sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al quadruplo dell’imposta dovuta (fermi restando i principi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie”.

Per ogni altra inosservanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,23 a euro 1.549,37 (come prevista dall’art. 50 del Tu approvato con Dlgs 26 ottobre 1995, n. 504).


Energia da fonti rinnovabili

Riferimenti normativi

Dlgs 16 marzo 1999, n. 79

— articolo 11, comma 1 e 2

 

Adempimento

Entro mercoledì 31 marzo 2010 i produttori e gli importatori di energia elettrica soggetti all’obbligo di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, Dlgs 79/1999 (importatori e soggetti responsabili degli impianti che ogni anno importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili con importazioni e produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh), devono trasmettere al gestore della rete elettrica i certificati verdi relativi al 2009 ed equivalenti, in termini di energia associata, all’obbligo di immissione loro competente ai sensi del citato art. 11, commi 1 e 2, Dlgs 79/1999.

 

(scadenza annuale)

Riferimenti normativi

Dlgs 16 marzo 1999, n. 79

— articolo 11, comma 1, 2 e 3

 

Dm 24 ottobre 2005

— articolo 3

 

Adempimento

Entro mercoledì 31 marzo 2010 i produttori e gli importatori di energia soggetti all’obbligo di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, Dlgs 79/1999 (importatori e soggetti responsabili degli impianti che ogni anno importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili con importazioni e produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh) devoo trasmettere al Gestore della rete di trasmissione nazionale, l’autocertificazione alle loro importazioni e produzioni di energia da fonti non rinnovabili. Con riferimento al 2009 evidenziando l’energia importata e quella prodotta da ogni singolo impianto.

Gli importatori potranno chiedere (in ordine alla quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili), l’esenzione dall’obbligo ex articolo 11, commi 1, 2 e 3, Dlgs 79/1999, inoltrando apposita richiesta al gestore della rete entro il 31 marzo 2009, allegando i documenti ex articolo 3, comma 1-bis, Dlgs 79/1999.

 

(scadenza annuale)


Gas serra

Riferimenti normativi

Dlgs 4 aprile 2006, n. 216

— articolo 15, comma 5

— articolo 20, comma 6

 

Adempimento

Entro mercoledì 31 marzo 2010 i “gestori di impianto” di cui al Dlgs 216/2006 devono inviare al Comitato nazionale di gestione ed attuazione direttiva 2003/87/Ce (presso il Minambiente) la dichiarazione annuale relativa alle attività ed alle emissioni dell’impianto nell’anno solare precedente.

Alla dichiarazione è necessario allegare l’ “attestato di verifica” della dichiarazione rilasciato da un verificatore accreditato ex articolo 17, Dlgs 216/2006.

In caso di omessa dichiarazione (e relativo attestato) o in caso di dichiarazione falsa o incompleta: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 50.000, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

 

(scadenza annuale)


Inquinamento acustico

Aeroporti

Riferimenti normativi

Dpr 11 dicembre 1997, n. 496

— articolo 5

 

Adempimento

Entro mercoledì 31 marzo 2010 le Regioni devono trasmettere ai Ministeri dell’ambiente e delle infrastrutture una relazione sul monitoraggio del rumore aeroportuale notturno (dalle ore 23 alle 6) rilevato nel mese di febbraio 2010. Sono, comunque, esclusi i voli di Stato, quelli sanitari e di emergenza. La comunicazione è diretta a consentire la verifica che i voli notturni siano effettuati con aerei che soddisfino i requisiti acustici previsti dalla Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, ratificata con legge 17 aprile 1956, n. 561.

L’obbligo di comunicazione regionale è vigente dal 18 dicembre 1999, cioè dall’entrata in vigore del Dpr 9 novembre 1999, n. 476 che, dopo le proteste sull’aeroporto di Malpensa, con il suo articolo 1 ha interamente modificato l’articolo 5 del Dpr 496/97.

 

(scadenza mensile)

 

Infrastrutture di trasporto

Riferimenti normativi

Dm 29 novembre 2000

— articolo 6

 

Adempimento

Entro mercoledì 31 marzo 2010 le Regioni devono trasmettere ai Ministeri dell’ambiente e delle infrastrutture una relazione sul monitoraggio del rumore aeroportuale notturno (dalle ore 23 alle 6) rilevato nel mese di febbraio 2010. Sono, comunque, esclusi i voli di Stato, quelli sanitari e di emergenza. La comunicazione è diretta a consentire la verifica che i voli notturni siano effettuati con aerei che soddisfino i requisiti acustici previsti dalla Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, ratificata con legge 17 aprile 1956, n. 561.

L’obbligo di comunicazione regionale è vigente dal 18 dicembre 1999, cioè dall’entrata in vigore del Dpr 9 novembre 1999, n. 476 che, dopo le proteste sull’aeroporto di Malpensa, con il suo articolo 1 ha interamente modificato l’articolo 5 del Dpr 496/97.

 

(scadenza mensile)


Pile e accumulatori

Riferimenti normativi

Dm 20 novembre 2008, n. 188

— articolo 14, comma 2

 

Adempimento

Entro mercoledì 31 marzo 2010 i produttori di pile e accumulatori devono comunicare alla Cciaa i dati relativi alle pile ed agli accumulatori immessi sul mercato nazionale nel 2009, suddivisi per tipologia.

 

(scadenza annuale)


Programma nazionale riduzione emissioni

Riferimenti normativi

Decisione 280/2004/Ce

— articolo 3, paragrafo 1, II cpv.

 

Adempimento

Entro lunedì 15 marzo 2010 il Governo italiano deve comunicare alla Commissione Ue il rapporto completo sugli inventari nazionali del “gas serra”.

 

(scadenza annuale)


Rifiuti: Sistri

Riferimenti normativi

Dm 17 dicembre 2009

— articolo 1, commi 1, 2 e 3

 

Adempimento

Entro martedì 31 marzo 2010 dovranno iscriversi al Sistri i produttori e i gestori di rifiuti speciali di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a), Dm 17 dicembre 2009 nonché i comuni le imprese e gli enti che gestiscono rifiuti urbani nella regione Campania di cui all’articolo 2 del medesimo Dm.

 

Si aggiungono

  • terminalisti concessionari dell’area portuale ex articolo 18, legge 84/1994;

  • imprese portuali (ex articolo 16, legge 84/1994) cui sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;

L’armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti Sistri al raccomandatario marittimo di cui alla legge 135/1977.

  • responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.

Per la mancata iscrizione non sono previste sanzioni.

 

(scadenza annuale)


Sostanze che riducono lo strato di ozono

Riferimenti normativi

Regolamento 2037/2000/Ce

— articolo 19

 

Adempimento

Entro mercoledì 31 marzo 2010 le imprese autorizzate ad usare “sostanze controllate” come agente di fabbricazione comunicano alla Commissione Ue le quantità usate nel 2009 e (sempre con riferimento al 2008) una stima delle emissioni prodotte durante l’uso.

 

(scadenza annuale)

 

Adempimento

Entro mercoledì 31 marzo 2010 le imprese autorizzate ad usare “sostanze controllate” autorizzate ad avvalersi della deroga per “usi essenziali” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, regolamento (Ce) n. 2037/2000 del 29 giugno 2000, per ogni sostanza per la quale hanno ottenuto l’autorizzazione, comunicano alla Commissione Ue (inviandone copia al Ministero dell’ambiente), con riferimento al 2009:

  • il tipo di uso;
  • le quantità utilizzate;
  • le quantità stoccate;
  • le quantità riciclate o distrutte;
  • le quantità dei prodotti contenenti tali sostanze immesse sul mercato Ue e/o esportate

 

(scadenza annuale)

 

Adempimento

Entro mercoledì 31 marzo 2010 le imprese autorizzate a produrre “sostanze controllate” ai sensi dell’articolo 2, quarto trattino, regolamento (Ce) n. 2037/2000 del 29 giugno 2000, comunicano alla Commissione Ue (inviandone copia al Ministero dell’ambiente) per ogni sostanza controllata i seguenti dati relativi al 2008:

  • produzione totale di ogni sostanza controllata;
  • produzione immessa sul mercato o usata dal produttore per proprio conto in ambito Ue;
  • produzione per soddisfare usi essenziali o critici nella Ue, per la quale è stata ottenuta licenza ex articolo 3, paragrafo 4, regolamento (Ce) n. 2037/2000 del 29 giugno 2000;
  • produzione autorizzata ex art. 3, paragrafi 6 e 7 regolamento cit.;
  • aumento della produzione autorizzata ex articolo 3, paragrafi 8, 9 e 10 regolamento cit.;
  • quantità riciclate, rigenerate o distrutte.

 

(scadenza annuale)

 

Adempimento

Entro mercoledì 31 marzo 2010 gli importatori (compresi i produttori che importano) “sostanze controllate” ai sensi dell’articolo 2, quarto trattino, regolamento (Ce) n. 2037/2000 del 29 giugno 2000, comunicano alla Commissione Ue (inviandone copia al Ministero dell’ambiente) per ogni sostanza controllata i seguenti dati relativi al 2008:

  • quantità immesse in libera pratica nella Ue, distinguendo le importazioni per uso come materia prima e come agente di fabbricazione;
  • quantità per usi essenziali o critici per i quali è stata ottenuta licenza ex art. 3, par. 4 regolamento cit.;
  • quantità di sostanze controllate introdotte nella Ue nell’ambito della procedura di perfezionamento attivo;
  • quantità di sostanze controllate usate importate per essere riciclate o rigenerate;
  • quantità stoccate.

 

(scadenza annuale)

 

Adempimento

Entro mercoledì 31 marzo 2010 gli esportatori di “sostanze controllate” ai sensi dell’articolo 2, quarto trattino, regolamento (Ce) n. 2037/2000 del 29 giugno 2000, comunicano alla Commissione Ue (inviandone copia al Ministero dell’ambiente) per ogni sostanza controllata i seguenti dati relativi al 2008:

  • quantità esportate dalla Ue comprese quelle riesportate nell’ambito della procedura di perfezionamento attivo, distinguendo:

— quantità esportate in ogni Paese di destinazione;

— quantità esportate per uso come materia prima e come agente di fabbricazione;

— quantità impiegate per usi essenziali, per usi critici nonché quelle per applicazioni di quarantena o per trattamento anteriore al trasporto;

  • quantità usate esportate per essere riciclate o rigenerate.

 

(scadenza annuale)


Sviluppo sostenibile

Riferimenti normativi

Deliberazione Cipe 2 agosto 2004

— articolo 4

 

Adempimento

Entro mercoledì 31 marzo 2010 Ispra, Enea e Ist. Nazionale Statistica devono presentare alla VI Commissione (segreteria) Cipe per lo sviluppo sostenibile, tutti i dati disponibili riferiti agli indicatori ambientali di cui all’articolo 4, deliberazione Cipe 2 agosto 2004 al fine di consentire la verifica dello stato di attuazione della strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile.

 

(scadenza annuale)