Sicurezza sul lavoro, verifiche attrezzature di lavoro senza Iva agevolata
Sicurezza sul lavoro (Prassi)


L'Iva agevolata prevista per i controlli sugli impianti tecnologici non si applica alla verifica della sicurezza delle attrezzature di lavoro obbligatoria ex Dlgs 81/2008.
Questa la consulenza giuridica data a un contribuente dall'Agenzia delle entrate nella risposta 9 novembre 2020, n. 11. Secondo il Fisco l'obbligatorietà delle verifiche periodiche da effettuare sulle attrezzature di lavoro, come quelle imposte dall'articolo 71, comma 11, del Dlgs 81/2008 (Testo unico sicurezza sul lavoro) non basta da sola a determinare l'applicazione dell'aliquota Iva del 10% prevista per gli interventi di manutenzione ordinaria. L'imposta ridotta, infatti, si addice soltanto a lavori, sì obbligatori per legge, ma effettuati su impianti installati in edifici a prevalente destinazione abitativa privata.
Pertanto il trattamento agevolato Iva non può essere riservato anche alle verifiche periodiche sulla sicurezza e l'efficienza delle attrezzature da lavoro messe a disposizione ai lavoratori dal datore di lavoro, che il Dlgs 81/2008 obbliga a periodici controlli. In questo caso si tratta, infatti, di "attrezzature da lavoro" e non di impianti tecnologici al cui mantenimento in efficienza è finalizzata la manutenzione ordinaria.
Chiarimenti sull'aliquota Iva applicabile alle verifiche obbligatorie per le attrezzature di lavoro - Articolo 71, Dlgs 81/2008
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
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