Dl 31 dicembre 2020, n. 183
Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi ("Decreto Milleproroghe") - Stralcio - Obbligo etichettatura imballaggi - Esercizio in forma associata funzioni fondamentali dei Comuni - Sorveglianza radiometrica - Appalti pubblici - Gruppo di lavoro "End of Waste" - Esecuzione della decisione 2020/2053/Ue/Euratom sulle risorse proprie dell'Unione europea (Plastic tax Ue)

Questo atto reca modifiche/integrazioni a
- Dlgs 3 aprile 2006, n. 152
- Dl 18 ottobre 2012, n. 179
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145
- Dl 29 marzo 2019, n. 27
- Dl 18 aprile 2019, n. 32
- Dl 3 settembre 2019, n. 101
- Dl 30 dicembre 2019, n. 162
- Dl 17 marzo 2020, n. 18
- Dl 19 maggio 2020, n. 34
- Dl 16 luglio 2020, n. 76
- Dlgs 31 luglio 2020, n. 101
- Dl 14 agosto 2020, n. 104
Atti internazionali/nazionali correlati
Commenti e approfondimenti relativi
Ultima versione disponibile al 22/01/2021
Consiglio dei Ministri
Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
(Gu 31 dicembre 2020 n. 323)
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (Ue, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni urgenti in materia di innovazione tecnologica e, in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea, misure indifferibili con riferimento a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione, nonchè di provvedere a dare immediata esecuzione alla decisione (Ue, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea;
Vista le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 23 e del 30 dicembre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1
Proroga di termini in materia di Pubbliche Amministrazioni
(omissis)
Articolo 2
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno
1. 2. (omissis)
3. All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "sono differiti al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati al 31 dicembre 2021".
4. In considerazione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e del carattere particolarmente diffusivo del contagio, se l'eventuale annullamento dell'elezione degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni influisce sulla elezione di alcuno degli eletti o sui risultati complessivi, la consultazione nelle sezioni stesse si svolge nuovamente, in deroga ai termini di cui agli articoli 77, comma 2, e 79, comma 2, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570, entro il 31 marzo 2021, in una data stabilita dal Prefetto di concerto con il presidente della corte d'appello. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Articolo 3
Proroga di termini in materia economica e finanziaria
(omissis)
Articolo 4
Proroga di termini in materia di salute
(omissis)
Articolo 5
Proroga di termini in materia di istruzione
(omissis)
Articolo 6
Proroga di termini in materia di università e ricerca
(omissis)
Articolo 7
Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo
(omissis)
Articolo 8
Proroga di termini in materia di giustizia
(omissis)
Articolo 9
Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa
(omissis)
Articolo 10
(Proroga di termini in materia di agricoltura
1. (omissis)
2. All'articolo 63, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "e il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e il 21 giugno 2021" e le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, l'Ente provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
4.-6. (omissis)
Articolo 11
Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
1.-6. (omissis)
7. All'articolo 93, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18".
8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 5,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
9.-10. (omissis)
Articolo 12
Proroga di termini in materia di sviluppo economico
1.-4. (omissis)
5. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole "Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre la scadenza del centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100" sono sostituite dalle seguenti: "Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 aprile 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100.".
6. Le verificazioni periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazioni e delle imprese di revisione di veicoli, in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.
7. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 22 è inserito il seguente:
"22-bis. Per consentire agli enti competenti di procedere all'acquisizione della proprietà degli impianti di illuminazione pubblica e all'organizzazione delle gare per l'individuazione del gestore del servizio, la scadenza di cui al comma 22 è prorogata al 30 giugno 2021 limitatamente agli affidamenti di servizi su impianti di illuminazione pubblica di proprietà del gestore.".
8.-9. (omissis)
Articolo 13
Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
1. All'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
2. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole "Per gli anni 2019 e 2020", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021".
b) al comma 6, le parole "Per gli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021";
c) al comma 18, primo periodo, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021" e al secondo periodo, le parole "Fino alla medesima data di cui al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021".
3.-18. (omissis)
Articolo 14
Proroga di termini in materia di competenza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(omissis)
Articolo 15
Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare
1. All'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo, le parole "nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno 2022, fino al 50 per cento nell'anno 2023, fino al 70 per cento nell'anno 2024 e del 100 per cento nell'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2022, fino al 20 per cento nell'anno 2023, fino al 50 per cento nell'anno 2024, fino al 70 per cento nell'anno 2025 e del 100 per cento nell'anno 2026";
b) al quinto periodo, la parola "2025" è sostituita dalla seguente: "2026";
c) al sesto periodo, la parola "2026" è sostituita dalla seguente: "2027".
2. (omissis)
3. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
4. All'articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole "dal 2020 al 2024" sono sostituite dalle seguenti "dal 2021 al 2025".
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 200.000 di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione per 200.000 di euro dall'anno 2022, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della Missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Articolo 16
Proroga di termini in materia di sport
(omissis)
Articolo 17
Termine per la conclusione della ricostruzione privata— terremoto de L'Aquila — Casa Italia
(omissis)
Articolo 18
Proroga risorse volte a contrastare la povertà educativa
(omissis)
Articolo 19
Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19
1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
Articolo 20
Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali
(omissis)
Articolo 21
Esecuzione della Decisione (Ue, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/Ue, Euratom
1. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione (Ue, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/Ue, Euratom, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della decisione stessa.
Articolo 22
Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea
(omissis)
Articolo 23
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, contestualmente a tale pubblicazione e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 dicembre 2020
Allegato 1
1 |
Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 |
2 |
Articolo 3, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020. n. 27 |
3 |
Articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 |
4 |
Articolo 5-bis , commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 |
5 |
Articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 |
6 |
Articolo 13, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 |
7 |
Articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 |
8 |
Articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 |
9 |
Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 |
10 |
Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 |
11 |
Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 |
12 |
Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 |
13 |
Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 luglio 2020, n. 77 |
14 |
Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 |
15 |
Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 |
16 |
Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 aprile 2020, n. 27 |
17 |
Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 |
18 |
Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 |
19 |
Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 |
20 |
Articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 |
21 |
Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 |
22 |
Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 |
23 |
Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 |
24 |
Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 |
25 |
Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 |
26 |
Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 |
27 |
Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; |
28 |
Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 |
29 |
Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto legge 19 maggio 2020 2, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 |
30 |
Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 |
31 |
Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 |
32 |
Articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 |