Quadro generale
Milano, gennaio 2021
L'articolo 212 del Dlgs 152/2006 (cd. "Codice ambientale") prevede l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per tutti i soggetti che svolgono attività di raccolta, trasporto, commercio e intermediazione di rifiuti, bonifiche di siti inquinati e di beni contenenti amianto.
La nuova disciplina di funzionamento dell'Albo è dettata dal Dm 3 giugno 2014, n. 120, regolamento dell'Albo gestori entrato in vigore il 7 settembre 2014 (e sostitutivo del Dm 406/1998, emanato durante la vigenza del Dlgs 22/1997, cd. "Decreto Ronchi"). Le istruzioni operative e adempimenti di dettaglio a carico dei soggetti obbligati all'iscrizione sono stabilite dal Comitato nazionale dell'Albo, che periodicamente adotta a tal fine deliberazioni e circolari.
Dall'ottobre 2017 è infine in vigore la nuova disciplina dettata dall'Albo in materia di requisiti professionali del "Responsabile tecnico", il soggetto che ha il compito di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte di Enti ed imprese, la cui nomina è obbligatoria da parte delle organizzazioni interessate.
Ultimi aggiornamenti
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Circolare Albo nazionale gestori ambientali 9 febbraio 2021, n. 2
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Prelevamento dei rifiuti - Utilizzo di macchine operatrici in particolari condizioni stradali
(aggiornato: 2021-02-15) -
Circolare Albo nazionale gestori ambientali 11 febbraio 2021, n. 3
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Proroga stato di emergenza Covid-19 - Applicazione articolo 103 del Dl 18/2020 come modificato della legge 159/2020 di conversione del Dl 125/2020 - Conservazione della validità delle iscrizioni in scadenza fino al 29 luglio 2021
(aggiornato: 2021-02-12) -
Circolare Albo nazionale gestori ambientali 10 dicembre 2020, n. 14
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Emergenza Covid-19 - Applicazione articolo 103 del Dl 18/2020 come modificato dalla legge 159/2020 di conversione del Dl 125/2020 - Proroga al 31 maggio 2021 delle iscrizioni in scadenza
(aggiornato: 2021-02-12)