Scorri il testo:

Versioni disponibili

Evidenzia modifiche:

Disposizioni trasversali
Normativa Vigente

Legge 30 dicembre 2024, n. 207

Bilancio di previsione dello Stato 2025 e pluriennale 2025-2027 ("Legge di bilancio 2025") - Stralcio - Norme in materia di acque, economia circolare, energia, rifiuti, territorio, valutazione di impatto ambientale

Versione coordinata con modifiche aggiornata al 17/10/2025

Parlamento italiano

Legge 30 dicembre 2024, n. 207

(So n. 43/L alla Guri 31 dicembre 2024 n. 305)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

il Presidente della Repubblica

promulga

la seguente legge:

Parte I

Sezione I: misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

Articolo 1

Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

1.-44. (omissis)

45. All'articolo 25, comma 8, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa, le parole: "gli prodotti energetici trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del presente articolo ed" sono soppresse.

46.-48-bis. (omissis)

49. Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici nonché per favorire il rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, il numero 127-sexiesdecies) alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, esclusi il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia, come definite dall'articolo 183, comma 1, lettere n), aa), bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, commi 2 e 3, lettera g), del medesimo decreto legislativo, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione".

50. Al fine di migliorare la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete di distribuzione dell'energia elettrica quale infrastruttura critica e conseguire tempestivamente gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dagli accordi internazionali e dall'Unione europea per il 2050, nonché per assicurare interventi urgenti volti al rafforzamento della difesa e della sicurezza delle infrastrutture di distribuzione dell'energia elettrica anche contro i rischi di intrusione illecita e di attacchi informatici e cibernetici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), previa . intesa, per gli aspetti di competenza, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione, da parte dei concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di piani straordinari di investimento pluriennale aventi almeno i seguenti obiettivi:

a) miglioramento della resilienza e dell'affidabilità del servizio ai fini dell'adattamento dello stesso ad eventi meteoclimatici estremi;

b) aumento della capacità di integrare la generazione distribuita, in particolare da fonti rinnovabili, assicurando tempi celeri di connessione;

e) adeguato potenziamento delle infrastrutture di rete, funzionale a gestire, con elevati livelli di affidabilità, l'aumento della domanda connesso alla transizione dei consumi verso l'impiego dell'energia elettrica;

d) aumento della flessibilità del sistema di distribuzione, ai fini di un più efficace perseguimento delle finalità di cui alle lettere a), b) e e), anche attraverso l'adozione di meccanismi che facilitino l'approvvigionamento da terzi dei relativi servizi, a pronti e a termine, secondo i princìpi di trasparenza e non discriminazione;

e) adozione di sistemi, anche di monitoraggio, funzionali ad assicurare la difesa e la protezione delle infrastrutture di rete.

51. Con il decreto di cui al comma 50 sono altresì definiti i termini e le modalità per la valutazione e l'approvazione dei piani straordinari di investimento, ai sensi del comma 52, e sono stabiliti i criteri per la determinazione degli oneri che i concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica sono tenuti a versare in ragione della rimodulazione di cui al medesimo comma 52. Gli oneri di cui al primo periodo sono computati dall'Arera nel capitale investito ai fini del riconoscimento degli ammortamenti e della remunerazione attraverso l'applicazione del tasso definito per gli investimenti nella distribuzione elettrica.

52. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti l'Arera e il Ministero dell'economia e delle finanze per i profili di stretta competenza, valuta i piani straordinari di investimento di cui al comma 50 e, in caso di esito positivo della valutazione, li approva. L'approvazione dei piani straordinari di investimento comporta la rimodulazione delle concessioni in essere, in coerenza con la durata degli investimenti previsti dai medesimi piani, comunque per un periodo non superiore a venti anni.

53. Le eventuali maggiori entrate derivanti dai commi da 50 a 52 sono destinate prioritariamente alla riduzione dei costi energetici delle utenze domestiche e non domestiche.

54. All'articolo 16-bis, comma 3-ter, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, le parole: "1° gennaio 2028" sono sostituite dalle seguenti: "1 ° gennaio 2025".

55. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica; dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente:

"3-quinquies. La detrazione di cui al presente articolo spetta anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese, per l'anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale";

b) all'articolo 16, in materia di detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale";

2) dopo il comma 1-septies è inserito il seguente:

"1-septies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies spettano anche per le spese, documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute per l'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale";

3) al comma 2:

3.1) al primo periodo, le parole: "anni 2022, 2023 e 2024 " sono sostituite dalle seguenti: " anni 2022, 2023, 2024 e 2025";

3.2) al secondo periodo, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2024 e 2025".

56. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 8-bis.1 è inserito il seguente:

"8-bis.2. La detrazione del 65. per cento prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell'anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:

a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomìni;

b) adottata la deliberazione dell'assemblea del condominio che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la Cila ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomìni;

c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici";

b) dopo il comma 8-quinquies è inserito il seguente:

"8-sexies. Per le spese sostenute dal 1 ° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del sa]do delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024".

57.-71. (omissis)

72. All'articolo 35 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di accertamento dell'accisa sulla birra, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: " per gli anni 2022 e 2023" sono inserite le seguenti: " nonché a decorrere dall'anno 2025";

b) al comma 3-quater, alinea, le parole: "Limitatamente agli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2022 e 2023 nonché a decorrere dall'anno 2025".

73. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte di accisa previste dai commi 3-bis e 3-quater dell'articolo 35 del Testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificati da ultimo dal comma 72 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2025 si applicano altresì le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.

74.-106. (omissis)

107. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e dei relativi livelli occupazionali e di favorire l'incremento dell'efficienza energetica nell'ambito domestico, la riduzione dei consumi  attraverso la sostituzione dei grandi elettrodomestici ad uso civile e il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti attraverso il riciclo, è concesso agli utenti finali, per l'anno 2025, un contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nel territorio dell'Unione europea, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito, individuati con il decreto di cui al comma 110 e prodotti in uno stabilimento collocato nel territorio dell'Unione europea, con corrispondente smaltimento dell'elettrodomestico sostituito di classe energetica inferiore a quella dell'elettrodomestico di nuovo acquisto.

108. Il contributo di cui al comma 107 può essere concesso in misura non superiore al 30 per cento del costo di acquisto dell'elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell'acquirente ha un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 25.000 euro annui. Il contributo è fruibile per l'acquisto di un solo elettrodomestico.

109. Per le finalità di cui al comma 107 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025. Il contributo è attribuito a valere sulle risorse del fondo nel limite dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa. La gestione del contributo è operata mediante la piattaforma informatica di cui all'articolo 28-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, gestita dalla società PagoPA Spa Le attività istruttorie, di verifica, controllo e gestione delle risorse finanziarie sono svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa — Invitalia. I predetti gestori operano sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero delle imprese e del made in Italy, nelle quali è ripartito il compenso spettante a ciascun gestore, comunque nel limite complessivo del 3,8 per cento a valere sulle risorse di cui al presente comma.

110. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 107, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 109.

111. Agli oneri derivanti dai commi da 107 a 110, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione · del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

112-157. (omissis)

158. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: "250 unità" sono sostituite dalle seguenti: "500 unità". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3.172.580 euro per l'anno 2025 e a 12.690.318 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni a tempo indeterminato, a 290.000 euro per l'anno 2025 per le spese relative alla gestione della procedura concorsuale, a 737.000 euro per l'anno 2025 e a 1.364.000 euro annui a decorrere dall' anno 2026 per le spese di funzionamento, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

159.-375. (omissis)

376. Al fine di favorire la realizzazione di interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni presso edifici del Servizio sanitario nazionale, all'articolo 48-ter, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "strutture ospedaliere" sono inserite le seguenti: "e di altre strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero,".

377.-426. (omissis)

427. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (Esco) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente";

b) al comma 5, lettera a), le parole: "Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere b) e e) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo " sono sostituite dalle seguenti: "Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere a), b) e e) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 130 per cento, 140 per cento e 150 per cento del loro costo";

e) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria";

d) al comma 8, lettera a), le parole: "al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 40 per cento e al 10 per cento";

e) al comma 8, lettera b), le parole: "al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 45 per cento e al 15 per cento";

f) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le società di locazione operativa il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario";

g) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

"9-bis. Ai fini del calcolo della riduzione dei consumi di cui al comma 9, gli investimenti in beni di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall'investimento, rispettivamente in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento. Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore alle misure di cui al periodo precedente.

9-ter. La riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una Esco in presenza di un contratto di Epc (Energy performance contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento";

h) al comma 18:

1) al primo periodo, le parole: ", nonché con il credito d'imposta per investimenti nella Zes unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162" sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: "di cui al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: " di cui al comma 13, ultimo periodo";

3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il credito d'imposta è cumulabile, ferme restando le disposizioni di cui al periodo precedente, con il credito per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno — Zes unica di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e nella Zona logistica semplificata (Zls) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95";

4) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (Ue) 2021/ 241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e degli strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. Dall'applicazione del presente comma non può in ogni caso discendere il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto".

428. Le disposizioni di cui al comma 427 integrano e modificano le corrispondenti disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle imprese e del made in ltaly emanato in attuazione dell'articolo 38, comma 17, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e si applicano a tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1 ° gennaio 2024.

429. La possibilità di fruizione del credito d'imposta con le nuove aliquote di cui al comma 427, lettere d) ed e), in relazione ai progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1 ° gennaio 2024 fino alla data di entrata in vigore della presente legge è subordinata all'invio di apposita comunicazione del Gestore dei servizi energetici — Gse Spa sulla base della disponibilità delle risorse programmate ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 38, comma 21, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

430.-455. (omissis)

456. Al fine di assicurare una programmazione sistemica delle infrastrutture portuali distribuite lungo l'intera costa della regione Lazio, all'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al numero 4), dopo le parole: "e Gaeta" sono aggiunte le seguenti: "nonché Porto canale di Rio Martino".

457.-461. (omissis)

462. Al fine di assicurare continuità alle misure di valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo, attuate ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 è incrementata di 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 7,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

463.-501 (omissis)

502. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (Esg) e il turismo sostenibile, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative delle imprese del settore, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.

503. Per le finalità di cui al comma 502 nonché al fine di favorire gli investimenti nel settore turistico, al punto 8, lettera a), dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o inseriti in lotti interclusi, dotati delle opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici".

504. Con il decreto di cui al comma 502 sono definiti:

a) le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa dell'Unione europea, nonché i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;

b) le modalità di accesso alle agevolazioni, anche prevedendo specifiche procedure dirette al sostegno di programmi di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo dell'offerta turistica;

e) le modalità di cooperazione con le Regioni e gli Enti locali interessati, ai fini della gestione degli interventi di cui al medesimo comma 502, anche per quanto attiene all'apporto di eventuali risorse aggiuntive da parte delle regioni, nonché con riferimento alla programmazione e realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali pubbliche complementari e funzionali all'investimento privato, nonché la possibile integrazione con misure di intervento proprie o azioni e provvedimenti in grado di semplificare e accelerare la realizzazione dei programmi di investimento.

505. Le funzioni relative alla gestione degli interventi di cui , al comma 502, comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione e all'approvazione delle domande di agevolazione, alla concessione ed erogazione delle agevolazioni, al controllo, al monitoraggio e all'eventuale rafforzamento della capacità amministrativa connessa all'attuazione degli interventi medesimi, possono essere affidate, con le modalità stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa — lnvitalia, che può avvalersi della società Enit Spa.

506. Per le finalità di cui al comma 505 è autorizzata, a valere sulle risorse di cui al comma 508, la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025. 507. Il Ministero del turismo vigila sull'esercizio delle funzioni affidate ai sensi del comma 505 e può definire con apposite direttive gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi di cui al comma 502.

508. Per le finalità di cui ai commi da 502 a 507 è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2025.

509.-512. (omissis)

513. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti in relazione all'Investimento 17 — Strumento finanziario per l' efficientamento dell'edilizia pubblica, anche residenziale (Erp), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili della Missione 7 — RepowerEu del Pnrr, con decreto del Ministro per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati:

a) la tipologia degli investimenti agevolabili;

b) la tipologia del sostegno finanziario concedibile in relazione agli investimenti di cui alla lettera a);

e) i soggetti destinatari del sostegno finanziario;

d) la società Gestore dei servizi energetici — Gse Spa come soggetto attuatore dell'Investimento 17 di cui all'alinea;

e) le società Sace Spa e Cassa deposi ti e prestiti Spa come partner finanziari dell'Investimento 17 di cui all'alinea, con l'attribuzione alla società Cassa depositi e prestiti Spa della gestione di una linea finanziaria su fondi di terzi a valere sulle somme assegnate al citato Investimento 17;

f) il contenuto essenziale e i termini di sottoscrizione dell'atto convenzionale tra il soggetto attuatore, i partner finanziari e la Struttura di missione Pnrr della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante la specificazione dei compiti e degli obblighi del soggetto attuatore e dei partner finanziari, come individuati ai sensi della lettera h);

g) il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dei progetti di investimento agevolabili;

h) i criteri e le modalità di selezione dei progetti di investimento nonché gli obblighi del soggetto attuatore di cui alla lettera d) e dei partner finanziari di cui alla lettera e), i criteri di verifica del miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, da conseguire in misura non inferiore al 30 per cento a seguito dell'effettuazione degli interventi, nonché le modalità di trasmissione della relativa certificazione;

i) le modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 519;

l) le procedure di erogazione del sostegno finanziario ai soggetti destinatari nonché le procedure di controllo, di esclusione e di recupero del sostegno medesimo;

m) i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti occorrenti per la concessione del finanziamento;

n) le modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all'allegato VI al regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

514. Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, non sono in alcun caso agevolabili gli investimenti destinati:

a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;

b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea che generano emissioni di gas a effetto serra che si prevedono essere non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico.

515. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, le misure di sostegno finanziario previste dai commi da 513 a 519 del presente articolo non sono cumulabili, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominati, a valere su risorse dell'Unione europea. In caso di cumulo delle misure di sostegno finanziario previste dai predetti commi da 513 a 519 con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi e che siano finanziate con risorse diverse da quelle previste dal primo periodo del presente comma, il cumulo è ammesso a condizione che lo stesso non porti al superamento del costo sostenuto.

516. Il soggetto attuatore e i partner finanziari sottoscrittori dell'atto convenzionale di cui al comma 513, lettera f), svolgono tutte le attività e adempiono tutti gli obblighi in esso indicati, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 519, nel limite complessivo massimo dell'1 per cento.

517. Sulla base della documentazione tecnica nonché dell'eventuale ulteriore documentazione fornita dai soggetti destinatari, ivi compresa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il soggetto attuatore effettua altresì, entro i termini indicati nell'atto convenzionale di cui al comma 513, lettera f), i controlli finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti per la concessione del sostegno finanziario.

518. Entro i termini indicati nell'atto convenzionale di cui al comma 513, lettera f), le banche commerciali convenzionate con la società Cassa depositi e prestiti Spa effettuano le valutazioni relative al merito creditizio e il controllo degli ulteriori presupposti finanziari occorrenti per l'erogazione del sostegno finanziario.

519. Agli oneri derivanti dai commi 513 e 516, quantificati in complessivi 1.381 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse destinate all'Investimento 17 di cui· al comma 513, finanziato dal fondo Next Generation Eu Italia.

520.-524. (omissis)

525. Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria rientrano tra le infrastrutture di supporto alle infrastrutture ferroviarie per la cui realizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 53-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Conseguentemente, agli interventi relativi a tali impianti non si applicano le disposizioni del Capo I del Titolo III del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

526.531. (omissis)

532. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis:

1) al primo periodo, le parole: "dal 1 ° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: " dal 1 ° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025" e dopo le parole: "del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando" sono inserite le seguenti: ", in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta,";

2) al secondo periodo, le parole: "quarto periodo " sono sostituite dalle seguenti: "quinto periodo" e le parole: "quinto periodo " sono sostituite dalle seguenti: "sesto periodo";

3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Gli eventuali minori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino a quando non siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, per essere utilizzati nell'ambito del medesimo intervento";

4) al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; le somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale";

5) al quinto periodo, le parole: "per l'anno 2023 e l'anno 2024 " sono sostituite dalle seguenti: " per gli anni 2023, 2024 e 2025";

6) al sesto periodo, le parole: "ed entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024 ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025";

b) al comma 6-ter, primo periodo, le parole: "dal 1 ° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 ° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025";

c) al comma 6-quater, le parole: "e di 100 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: ", di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026";

d) al comma 8:

1) al primo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "Fino al 31 dicembre 2025";

2) al terzo periodo, le parole: "dal 1 ° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 ° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025";

e) al comma 12, secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2024 " sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

533. Per la realizzazione degli interventi di cui al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata la spesa complessiva di 708 milioni di euro, di cui 120 milioni di euro per l'anno 2028, 160 milioni di euro per l'anno 2029 e 428 milioni di euro per l'anno 2030.

534.-597. (omissis)

598. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo," sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,";

b) le parole: ", entro il 31 dicembre di ogni anno e, per il 2014, anche in data antecedente," sono soppresse;

e) dopo le parole: "anche mediante acquisizione" sono inserite le seguenti: "ovvero assegnazione di contributo ad altre amministrazioni pubbliche".

599.-652. (omissis)

653. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1, comma 990, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025" e le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2024". Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 71,8 milioni di euro per l'anno 2025.

654.-662. (omissis)

663. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

b) al comma 16:

1) al primo periodo, le parole: "fino all'anno d'imposta 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2024";

2) al secondo periodo, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre ·2024" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2025".

664. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2024", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

665. All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

666.667. (omissis)

668. Per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

669.672. (omissis)

673. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente:

"4-novies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025".

674.-705. (omissis)

706. All'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fermo restando quanto previsto dal comma 2, una quota del Fondo, fino a un massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2025, può essere destinata a un piano stralcio, relativo al potenziamento delle infrastrutture idriche, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore de11a presente disposizione. Una quota delle risorse di cui al quinto periodo è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario, nella misura di 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni di euro per l'anno 2026. A tal fine è corrispondentemente autorizzata la spesa per la realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera".

707.-724. (omissis)

725. Al fine di promuovere un'economia e una crescita blu sostenibili, tenendo conto di tutte le componenti dell'economia marittima e avendo particolare riguardo alla valorizzazione dei mari, degli oceani, della biodiversità e dell'uso sostenibile delle risorse marine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del fondo di cui al presente comma nonché i criteri per la ripartizione delle risorse del medesimo fondo.

726.-778. (omissis)

779. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 1091 è aggiunto il seguente:

"1091-bis. Per maggiore gettito accertato e riscosso, ai fini di cui al comma 1091, si intende l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di recupero tributario posta in essere dal comune, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente. Per adempimento spontaneo si intende il versamento dell'imposta municipale propria e della Tari effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell'amministrazione comunale. Devono pertanto essere computate tutte le entrate effettivamente incassate nell'anno di riferimento, in conto competenza e in conto residui, risultanti dal conto consuntivo approvato".

780.-796. (omissis)

797. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 134, le parole: "per il periodo 2021-2034" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo 2021-2026" e le parole: ", di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034 " sono soppresse;

b) il comma 136-bis è sostituito dal seguente:

"136-bis. Nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo stesso. Le somme revocate sono riassegnate, per le stesse finalità previste dal comma 135, con il medesimo provvedimento di revoca ovvero con autonomo provvedimento da adottare entro il termine di cui al primo periodo, ai Comuni ovvero, anche in deroga al vincolo del 70 per cento di cui al citato comma 135, alla regione per investimenti diretti. Gli Enti beneficiari del contributo di cui al secondo periodo sono tenuti ad affidare i lavori o le forniture entro il 31 maggio del medesimo anno e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al comma 138. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al terzo periodo, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, le somme sono revocate e versate dalle Regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato";

e) dopo il comma 136-ter è inserito il seguente:

"136-quater. Nel caso in cui il Comune beneficiario del contributo di cui al comma 135 comunichi la rinuncia al contributo medesimo entro il termine per l'affidamento dei lavori o delle forniture previsto dal comma 136 ovvero, decorso tale termine e avvenuto l'affidamento dei lavori o delle forniture, entro il 30 novembre di ciascun anno di riferimento del contributo, si applicano le disposizioni di cui al comma 136-bis";

d) la tabella 1 è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato II annesso alla presente legge.

798.-805. (omissis)

806. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 539 è sostituito dal seguente:

"539. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 538, il contributo è revocato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 maggio 2025. Non sono soggetti a revoca i contributi relativi a interventi per i quali alla data del 31 marzo 2025 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori".

807. All'articolo 1, comma 42-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "I Comuni soggetti attuatori degli interventi individuati con il decreto di cui al secondo periodo stipulano il contratto di affidamento dei lavori entro il 31 marzo 2025 e concludono i lavori medesimi entro il 31 dicembre 2027. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2025, si provvede alla revoca delle risorse assegnate ai comuni relative a interventi per i quali, alla data del 31 marzo 2025, non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori".

808. Agli oneri derivanti dal comma 806, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, a 15 milioni di euro per l'anno 2027, a 9 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

809.-879. (omissis)

880. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo per le attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche (Pfas) con una dotazione finanziaria di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

881.-908. (omissis)

Parte II

Sezione II: approvazione degli stati di previsione

Articoli da 2 a 20

(omissis)

Articolo 21

Entrata in vigore

La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2025.

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 2024

Allegati

(omissis)

Prassi correlata

Risposta ad interpello Agenzia delle entrate 1 agosto 2025, n. 12 Rifiuti - Conferimento in discarica e incenerimento senza recupero efficiente di energia – Aliquota Iva – Articolo 1, comma 49, legge 207/2024 – Modifica tabella allegata al Dpr 633/1972 – Esclusione dai servizi soggetti ad aliquota ridotta - Decorrenza modifiche – Pagamenti effettuati entro il 31 dicembre 2024 la cui fattura è stata emessa dopo il 1° gennaio 2025 – Aliquota ridotta – Sussistenza